Art. 5.
          Determinazione del corrispettivo dell'alienazione

  Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato in modo cumulativo
per  il  totale dei veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto
conto  delle valutazioni dei veicoli, effettuate secondo i criteri di
cui  all'art. 4, dell'importo dovuto al depositario-acquirente per le
relative  spese di custodia, cosi' come stabilite dall'art. 38, comma
6,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella
legge  24 novembre  2003,  n.  326,  nonche' degli eventuali oneri di
rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
  La commissione provvedera' ad effettuare le necessarie operazioni.
  Il  corrispettivo  verra'  versato sul capitolo 2319 dello stato di
previsione  dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze,
utilizzando  il  modello F23, con indicazione del codice tributo 847T
«altri proventi demaniali».
  Nel  caso  in  cui  l'importo  dovuto  per le spese di custodia sia
superiore  al  valore  del  veicoli, la differenza verra' corrisposta
dalle amministrazioni pubbliche interessate, secondo il prospetto che
sara'  allegato  al provvedimento di cui all'art. 6, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia.