Art. 5. Determinazione del corrispettivo dell'alienazione Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto conto delle valutazioni dei veicoli, effettuate secondo i criteri di cui all'art. 4, dell'importo dovuto al depositario-acquirente per le relative spese di custodia, cosi' come stabilite dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente. La commissione provvedera' ad effettuare le necessarie operazioni. Il corrispettivo verra' versato sul capitolo 2319 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il modello F23, con indicazione del codice tributo 847T «altri proventi demaniali». Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore del veicoli, la differenza verra' corrisposta dalle amministrazioni pubbliche interessate, secondo il prospetto che sara' allegato al provvedimento di cui all'art. 6, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.