Art. 6. Alienazione Il prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalita' di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente. Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica, e' data comunicazione al pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri. La trasmissione dei dati sara' effettuata su supporto magnetico, mediante programma informatico predisposto d'intesa con il pubblico registro automobilistico.