Art. 6.
                             Alienazione

  Il  prefetto  adotta  il  provvedimento di alienazione, distinto in
relazione  a  ciascun  custode,  previa  approvazione dell'elenco dei
veicoli da alienare, predisposto secondo le modalita' di cui all'art.
3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
  L'alienazione  si  perfeziona  con la notifica del provvedimento al
depositario acquirente.
  Del  provvedimento, corredato degli estremi della notifica, e' data
comunicazione  al pubblico registro automobilistico competente per il
conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
  La  trasmissione  dei  dati sara' effettuata su supporto magnetico,
mediante  programma  informatico predisposto d'intesa con il pubblico
registro automobilistico.