Art. 7.
                       Durata del procedimento

  Il procedimento di alienazione indicato all'art. 1 deve concludersi
entro   il   termine   di   sei   mesi   dalla   data  di  invito  ai
depositari-acquirenti.
  Il  presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2004

                                       Il capo Dipartimento degli
                                      affari interni e territoriali
                                       del Ministero dell'interno
                                              Malinconico
Il direttore dell'Agenzia
     del demanio
       Spitz