Art. 7. Durata del procedimento Il procedimento di alienazione indicato all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai depositari-acquirenti. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2004 Il capo Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Malinconico Il direttore dell'Agenzia del demanio Spitz