Art. 2. Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto. 2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare le somme dovute di cui all'allegato I, lettera a), entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per ogni annualita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organismi devono versare l'importo di cui all'allegato I, lettera b). 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.