Art. 2.
                               Tariffe
  1.  Le  spese  relative  all'espletamento  delle attivita' previste
dall'art.  1  del  presente  decreto sono a carico degli organismi ai
sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e
gli  importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del
presente decreto.
  2.  Gli  organismi  gia' autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 10
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 162,
all'entrata  in vigore del presente decreto, debbono versare le somme
dovute di cui all'allegato I, lettera a), entro quindici giorni dalla
data  di  pubblicazione  del  decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana. Per ogni annualita' successiva alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, gli organismi devono
versare l'importo di cui all'allegato I, lettera b).
  3.  Le  disposizioni  del  comma  1 non si applicano agli organismi
pubblici.