Art. 6.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle  norme  contenute  nella convenzione stipulata in data 4 aprile
1985.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'   riconosciuta   alla   Banca   d'Italia   una  provvigione  di
collocamento dello 0,20 per cento.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  nessun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004.