Art. 2. Istituzione della commissione di valutazione 1. Ai fini della revisione delle linee guida e' istituita un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il compito di valutare la validita' scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti, e di fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. La commissione di cui al precedente comma e' composta dai due responsabili di sezione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed e' presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale. 3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, puo' avvalersi del supporto dell'APAT al fine di verificare la validita' dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale proposti. 4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria attivita' a titolo gratuito.