Art. 2.
            Istituzione della commissione di valutazione
  1.   Ai  fini  della  revisione  delle  linee  guida  e'  istituita
un'apposita  commissione,  presso  il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  con  il  compito  di  valutare la validita'
scientifica  e  l'efficacia  dei  sistemi  innovativi  proposti, e di
fornire  il  necessario  supporto  tecnico  e scientifico al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  2.  La  commissione  di cui al precedente comma e' composta dai due
responsabili  di sezione della commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento
della  commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed
e'  presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la
salvaguardia ambientale.
  3.  La  commissione,  di  cui al comma 1 del presente decreto, puo'
avvalersi  del  supporto dell'APAT al fine di verificare la validita'
dei   sistemi   innovativi   per   l'abbattimento  e  la  mitigazione
dell'inquinamento ambientale proposti.
  4.  La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria
attivita' a titolo gratuito.