Art. 3.
Presentazione,  deposito  e  diffusione  delle  istanze  dei  sistemi
                             innovativi
  1.  Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la
mitigazione  dell'inquinamento  ambientale  sono  presentate complete
della  necessaria  documentazione tecnico-scientifica di supporto, al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  2.  La  documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui
all'art.  1,  nonche'  quella  di  cui  al  precedente  comma 1 viene
custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la
salvaguardia ambientale.
  3.   Il   Ministero,  in  collaborazione  con  l'APAT,  provvedera'
all'aggiornamento   della  documentazione  tecnico-scientifica  e  si
adoperera'  per  la  diffusione  e  la  pubblicizzazione  dei sistemi
innovativi  individuati  dalle  linea  guida.  L'APAT  provvede  alla
creazione  di  uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per
l'abbattimento  e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui
al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 1° aprile 2004
                                                Il Ministro: Matteoli