Art. 3. Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi innovativi 1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete della necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui all'art. 1, nonche' quella di cui al precedente comma 1 viene custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale. 3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvedera' all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si adoperera' per la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi innovativi individuati dalle linea guida. L'APAT provvede alla creazione di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 1° aprile 2004 Il Ministro: Matteoli