Art. 11.

                         Riuso dei progetti

    1.   Le   amministrazioni  beneficiarie  dei  cofinanziamenti  si
impegnano  a rendere disponibili alle altre amministrazioni pubbliche
le  esperienze  e  le  soluzioni  realizzate nell'ambito dei progetti
cofinanziati  sulla  base  di  specifici accordi e nel rispetto della
normativa vigente.