Art. 7. Cofinanziamenti 1. L'importo totale cofinanziabile dei progetti selezionati nell'ambito del presente avviso e' di 9,5 milioni di euro. 2. I rapporti tra il CNIPA e gli enti assegnatari dei cofinanziamenti sono regolati da apposita convenzione, il cui schema e' allegato al presente avviso. 3. Modalita' di cofinanziamento: a) il cofinanziamento assegnato non puo' superare il 50% del costo totale stimato di ciascun progetto, restando a carico dei soggetti proponenti la quota residua; b) nel caso in cui un progetto benefici di ulteriori finanziamenti, il cofinanziamento erogato dal CNIPA sommato agli altri cofinanziamenti disponibili non puo' superare il totale dei costi stimati di progetto; c) il cofinanziamento e' erogato in tre fasi: il 30% successivamente alla registrazione della convenzione con il CNIPA ed alla formalizzazione dell'aggregazione di cui all'art. 4; il 50% dopo la verifica degli stati di avanzamento lavori, previsti nella convenzione; il 20% al completamento del progetto.