Art. 7.

                           Cofinanziamenti

    1.  L'importo  totale  cofinanziabile  dei  progetti  selezionati
nell'ambito del presente avviso e' di 9,5 milioni di euro.
    2.   I   rapporti  tra  il  CNIPA  e  gli  enti  assegnatari  dei
cofinanziamenti  sono regolati da apposita convenzione, il cui schema
e' allegato al presente avviso.
    3. Modalita' di cofinanziamento:
      a) il  cofinanziamento  assegnato  non puo' superare il 50% del
costo  totale  stimato  di  ciascun  progetto,  restando a carico dei
soggetti proponenti la quota residua;
      b) nel   caso   in   cui  un  progetto  benefici  di  ulteriori
finanziamenti,  il  cofinanziamento  erogato  dal  CNIPA sommato agli
altri  cofinanziamenti  disponibili  non  puo' superare il totale dei
costi stimati di progetto;
      c) il cofinanziamento e' erogato in tre fasi:
        il  30%  successivamente alla registrazione della convenzione
con  il  CNIPA  ed  alla  formalizzazione  dell'aggregazione  di  cui
all'art. 4;
        il  50%  dopo  la verifica degli stati di avanzamento lavori,
previsti nella convenzione;
        il 20% al completamento del progetto.