Art. 9. Valutazione dei progetti 1. I progetti sono valutati dalla commissione di valutazione definita all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002. 2. I progetti sono valutati sulla base dei criteri descritti nella tabella seguente: ----> Vedere tabella a pag. 62 della G.U. <----