Art. 9.

                      Valutazione dei progetti

    1.  I  progetti  sono  valutati  dalla commissione di valutazione
definita  all'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.
    2.  I  progetti  sono  valutati  sulla base dei criteri descritti
nella tabella seguente:

         ---->   Vedere tabella a pag. 62 della G.U.  <----