Art. 7.

  1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
    a) al  superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti,  di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al
soddisfacimento  di  norme  mediche,  conformemente alle disposizioni
degli allegati II e III;
    b) alla  residenza  normale  o  alla  prova  della  qualifica  di
studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida.
  2.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare
alle  disposizioni  dell'allegato  III,  quando  tali  deroghe  siano
compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti
in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
  3.  In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione
della  commissione,  si  possono  applicare,  per  il  rilascio della
patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
  4.  Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro della Comunita' europea.