Art. 7. 1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre: a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III; b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione. 3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana. 4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.