L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 marzo 2004,
  Visti:
    la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante  approvazione del testo integrato della disciplina del
mercato  elettrico  e  assunzione  di responsabilita' del Gestore del
mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
acquirente   unico  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  8,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa';
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 16 giugno 1997, n. 67/97;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2002, n. 125/02 (di
seguito: deliberazione n. 125/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
    il documento per la consultazione «Misure per la promozione della
concorrenza  e  dell'efficienza  nell'offerta di energia elettrica ai
sensi  dell'art.  1,  comma  1, della legge 14 novembre 1995, n. 481»
pubblicato  in  data  30 gennaio  2004  (di seguito: documento per la
consultazione);
    con  nota  inviata in data 23 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000053
(prot.  Autorita'  n.  007602 del 24 marzo 2004), la societa' Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.A.  ha segnalato che in
alcune  situazioni  ricorrenti parametri posti alla base delle misure
di  cui  alla  deliberazione  n.  21/04  in  ordine  al  controllo di
quantita'  manifestano interventi intempestivi o non corretti tali da
richiedere una modificazione degli stessi;
  Considerato che:
    l'Autorita'  e' investita di una generale funzione di regolazione
attraverso  la  quale  puo'  adottare  gli  interventi  necessari per
rimuovere  situazioni  strutturali  ostative  alla  promozione  della
concorrenza  e  dell'efficienza  nell'offerta dei servizi nel settore
dell'energia elettrica;
    misure  quali  quelle  indicate  nell'alinea  precedente  debbono
essere graduate in ragione della effettive, congiunturali esigenze di
supporto  al  processo  di  promozione  della  concorrenza come sopra
evidenziate,   diversamente   dando  luogo  a  forme  surrettizie  di
intervento amministrativo sui meccanismi di mercato;
    con  deliberazione  n.  21/04  l'Autorita'  ha  adottato un primo
gruppo  di  misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento
dei  mercati  prevenendo,  anche  ai fini della sicurezza del sistema
elettrico  nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della
produzione;   ad  assicurare,  tramite  lo  strumento  del  contratto
differenziale,  la  copertura  del  rischio  di prezzo per il Garante
della fornitura al mercato vincolato;
    la  deliberazione  n.  21/04  ha  avviato un'attivita' di prove e
messa  a  punto,  condotte degli organismi tecnici cui e' affidata la
gestione  del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze
e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso, delle misure di
cui  al  precedente  alinea,  prevedendo  che  in esito alle medesime
prove,  l'Autorita'  potesse  provvedere  a  modificare  la  medesima
deliberazione;
    lo  stato di avanzamento delle attivita' di prova del del sistema
delle  offerte  raggiunto  nel  periodo  successivo alla approvazione
della  deliberazione  n. 21/04 ha consentito di procedere a verifiche
attendibili  sull'efficienza del sistema di negoziazione, cio' che ha
consentito, altresi, di misurare, in termini altrettanto attendibili,
l'efficacia  delle  misure  adottate  con la richiamata deliberazione
anche rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato;
    l'approccio  progressivo  e di verifica operativa per la messa in
funzione  del  sistema  delle  offerte  adottato  dal Ministero delle
attivita' produttive e' ormai prossimo al completamento;
    le   procedure   concorsuali  finalizzate  alla  conclusione  dei
contratti  differenziali  con  funzione  di  copertura del rischio di
prezzo  curate  dalla  societa'  Acquirente Unico S.p.a. (di seguito:
l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 21/04
hanno  evidenziato un interesse del settore rispetto a questo tipo di
operazione  adeguato alle aspettative, in generale per i mesi diversi
da quelli estivi, ma solo con riferimento alle tipologie contrattuali
base load e mid merit per gli altri mesi; ne deriva che il profilo di
prelievo  del  mercato vincolato risulta allo stato privo di adeguate
coperture  dal  rischio  prezzo  nei  periodi attesi di alto carico e
medio carico;
  Ritenuto che:
    gli  esiti  delle  procedure  concorsuali  per  la conclusione di
contratti  differenziali  condotte  dalla  societa'  Acquirente unico
S.p.a.  (di seguito: l'Acquirente unico) ai sensi della deliberazione
n.  21/04  dimostrano  l'efficacia di tale strumento per la copertura
del  rischio  prezzo  del  mercato e per la mitigazione del potere di
mercato nell'offerta di energia elettrica;
    sia confermata l'esigenza di porre nei mercati del giorno prima e
di  aggiustamento,  in analogia con quanto avviene in altri Paesi, un
limite  massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il
cui   rispetto  costituisca  condizione  per  l'ammissibilita'  delle
offerte di vendita;
    la   quantita'  di  apporto  minimo  dei  diversi  operatori,  da
garantire  per  conseguire  condizioni  di  concorrenza  ed efficacia
nell'offerta   di  energia  elettrica,  debba  essere  graduata  alla
dimensione relativa della capacita' di ciascun operatore in opportuni
raggruppamenti  di  zone  ed  alla  entita'  della domanda rapportata
all'offerta e che a tale riguardo l'esito delle prove delle misure di
cui   ai   precedenti   alinea   abbia   indicato  l'opportunita'  di
semplificare  la  struttura in zone utilizzata dalla deliberazione n.
21/04  adottando,  ai  soli fini del controllo del potere di mercato,
una  piu'  semplice  distinzione  in  due  macro-zone rispettivamente
comprendenti  la  zona  nord  e le rimanenti zone come definite dalla
deliberazione n. 125/02;
    qualora,  nelle  ore  ad  alto  e  medio  carico,  si  presentino
simultaneamente    una   deriva   del   prezzo   medio   dell'energia
opportunamente   calcolato   su   scala   mensile,   e   il   mancato
raggiungimento  da  parte dell'operatore marginale della quantita' di
apporto  minimo di cui al precedente alinea, debba essere corrisposto
al  medesimo  operatore, in luogo del prezzo marginale di sistema, il
prezzo  effettivamente  offerto  in  tutte  le  macro zone dove detto
operatore contribuisce al soddisfacimento della domanda;
    l'esito   delle   prove   di   cui  ai  precedenti  alinea  e  le
considerazioni espresse dagli operatori riguardo al secondo documento
di  consultazione  abbiano evidenziato l'opportunita' di introdurre i
seguenti   aggiustamenti  puntuali  alla  formulazione  delle  misure
adottate con la deliberazione n. 21/04:
      a) una  piu'  precisa  definizione  della  quantita' di apporto
minimo  che  appare essere piu' adeguata alla realta' dell'offerta di
energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
      b) una  correlazione  puntuale  all'entita'  dei  contratti per
differenza  stipulati dall'Acquirente Unico del prezzo di riferimento
utilizzato  per  valutare  l'entita'  della  deriva  del prezzo medio
dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
    sia  necessario  acquisire attraverso la definizione di opportuni
indici  dati  relativi  alla  dinamica  sia  dell'offerta  di energia
elettrica sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per
i  diversi  mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi
di dispacciamento);
    detti  indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine
alla   riservatezza   o   segretezza   di   informazioni   aziendali,
commerciali,  industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici
allo  scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei
mercati;
    sia  opportuno  che  le  misure basate sulla quantita' di apporto
minimo debbano avere vigore nel solo anno 2004;
    sia  necessario  prevedere  la facolta' per l'Acquirente Unico di
condurre  nuove  procedure  concorsuali  per  la stipula di ulteriori
contratti  differenziali  che  tengano  conto  del proprio profilo di
prelievo, con l'obiettivo di consentire il rispetto delle indicazioni
quantitative di cui alla deliberazione a 21/04, nonche' la stipula di
ulteriori quantita' significative ai fini della copertura dal rischio
prezzo;
    sia  opportuno  che la ficolta' di cui al precedente alinea possa
essere  esercitata  ricorrendo ad aste discriminatorie al ribasso con
un  prezzo  base d'asta, fissato dall'Acquirente Unico, il cui valore
da  un  lato possa destare maggiore interesse nei soggetti produttori
di   energia  elettrica,  e  dall'altro  possa  contenere  gli  oneri
complessivamente posti a carico dei clienti del mercato vincolato;

                              Delibera

di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai  fini  della  interpretazione  e  della  applicazione delle
disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento si applicano le
definizioni  richiamate  e  riportate  all'art. 1 della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n.
21/04, integrate come segue:
    deliberazione   n.   21/04  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'
24 febbraio 2004, n. 21/04;
    macro-zona  A  e'  la zona nord come definita nella deliberazione
dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02;
    macro-zona B e' l'insieme delle rimanenti zone diverse dalla zona
nord   e   dalle   zone  estere  come  definite  nella  deliberazione
dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02.