Art. 2.
Criteri  per  la  definizione  degli  indici di mercato per i mercati
                            dell'energia

  2.1   L'art.  4,  comma  4.4,  della  deliberazione  n.  21/04,  e'
sostituito dal seguente:
    «4.4  Gli  indici  utilizzati  ai  fini  del  monitoraggio  della
condotta  dei  singoli  operatori di mercato nei mercati dell'energia
devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:
      a) alla  quota  di ciascun operatore di mercato con riferimento
all'energia elettrica ceduta in tali mercati;
      b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato
e' risultata marginale;
      c) alla  differenza,  espressa  in  termini percentuali, tra il
prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41,
comma 41.2, lettera b), della Disciplina ed il prezzo della penultima
offerta accettata;
      d) alla quantita' dell'ultima offerta accettata, in rapporto al
totale delle offerte accettate nella zona.».