Art. 2. Criteri per la definizione degli indici di mercato per i mercati dell'energia 2.1 L'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 21/04, e' sostituito dal seguente: «4.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative: a) alla quota di ciascun operatore di mercato con riferimento all'energia elettrica ceduta in tali mercati; b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato e' risultata marginale; c) alla differenza, espressa in termini percentuali, tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina ed il prezzo della penultima offerta accettata; d) alla quantita' dell'ultima offerta accettata, in rapporto al totale delle offerte accettate nella zona.».