Art. 3. Criteri per la definizione di indici di disponibilita' 3.1 I commi 7.3 e 7.4 della deliberazione n. 21/04, sono sostituiti dai seguenti commi: «7.3 Il Gestore della rete calcola, per ciascuna zona, ciascuna ora e con riferimento a ciascun operatore di mercato, la differenza tra: a) la capacita' totale disponibile, definita ai sensi del successivo comma 8.2, ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilita' accidentali; b) la capacita' non contrattualizzata nella disponibilita' dell'operatore di mercato medesimo, definita ai sensi del successivo comma 8.7.». «7.4 Il Gestore della rete calcola, per ciascun operatore di mercato, un indice di offerta residuale pari al rapporto, espresso in termini percentuali, tra: a) la differenza di cui al comma 7.3, e b) il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria e l'esportazione netta della zona, sulla base della direzione statisticamente prevalente dei transiti infrazonali valutata sul mese di riferimento, pubblicato dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 13, comma 13.1.».