Art. 3.
       Criteri per la definizione di indici di disponibilita'

  3.1 I commi 7.3 e 7.4 della deliberazione n. 21/04, sono sostituiti
dai seguenti commi:
    «7.3  Il  Gestore della rete calcola, per ciascuna zona, ciascuna
ora  e  con riferimento a ciascun operatore di mercato, la differenza
tra:
      a) la  capacita'  totale  disponibile,  definita  ai  sensi del
successivo  comma 8.2, ridotta di un coefficiente standard al fine di
tenere conto delle indisponibilita' accidentali;
      b) la  capacita'  non  contrattualizzata  nella  disponibilita'
dell'operatore  di mercato medesimo, definita ai sensi del successivo
comma 8.7.».
    «7.4  Il  Gestore  della  rete  calcola, per ciascun operatore di
mercato, un indice di offerta residuale pari al rapporto, espresso in
termini percentuali, tra:
      a) la differenza di cui al comma 7.3, e
      b) il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva
primaria,  secondaria  e terziaria e l'esportazione netta della zona,
sulla  base  della  direzione statisticamente prevalente dei transiti
infrazonali  valutata sul mese di riferimento, pubblicato dal Gestore
della rete ai sensi dell'art. 13, comma 13.1.».