Art. 4. Capacita' disponibile 4.1 L'art. 8 della deliberazione n. 21/04 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. Capacita' disponibile 8.1 La capacita' nella disponibilita' di un operatore di mercato in una zona e' la somma dei seguenti elementi nella disponibilita' del medesimo operatore di mercato: a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata e della potenza efficiente netta delle unita' di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzione di cessione destinata; b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella zona al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzione di cessione destinata e tenendo conto della disponibilita' oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche. 8.2 La capacita' totale disponibile in una zona e' la somma dei seguenti elementi: a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata; b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella zona al netto della potenza efficiente, tenendo conto della disponibilita' oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche. 8.3 La capacita' non contrattualizzata nella disponibilita' di un operatore di mercato e' pari alla differenza tra la capacita' nella disponibilita' dell'operatore, al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programnmata e ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilita' accidentali, e la potenza di riferimento di eventuali contratti differenziali conclusi dal medesimo operatore ai sensi del successivo Titolo 2.».