Art. 5. Contratti differenziali 5.1 All'art. 10 della deliberazione n. 21/04 sono aggiunti i seguenti commi: «10.7 Per l'anno 2004, l'Acquirente Unico al fine di meglio riprodurre il profilo della propria domanda e di incrementare le quantita' dei contratti differenziali puo' concludere entro il 15 aprile 2004 contratti differenziali con controparti individuate attraverso procedure concorsuali configurate come aste discriminatorie al ribasso, con prezzo base d'asta fissato dall'Acquirente Unico e pari, al massimo, al prezzo all'ingrosso per l'anno 2004 aumentato del 2%. 10.8 Ciascun contratto differenziale di cui al comma 10.7 impegna: a. l'operatore di mercato a riconoscere all'Acquirente Unico un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo di durata del contratto, al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera c), della disciplina e la quantita' di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto; b. l'Acquirente Unico a riconoscere all'operatore di mercato un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo contrattuale, al prodotto tra il prezzo di assegnazione risultante dalla procedura concorsuale e la quantita' di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto. 10.9 Le quantita' di energia elettrica oggetto di tutti i contratti differenziali stipulati dall'Acquirente Unico non devono eccedere la stima del profilo orario del mercato vincolato approvvigionato nel mercato del giorno prima.».