Art. 5.
                       Contratti differenziali

  5.1  All'art.  10  della  deliberazione  n.  21/04  sono aggiunti i
seguenti commi:
    «10.7  Per  l'anno  2004,  l'Acquirente  Unico  al fine di meglio
riprodurre  il  profilo  della  propria  domanda e di incrementare le
quantita'  dei  contratti  differenziali  puo'  concludere  entro  il
15 aprile  2004  contratti  differenziali con controparti individuate
attraverso    procedure    concorsuali    configurate    come    aste
discriminatorie   al   ribasso,   con   prezzo  base  d'asta  fissato
dall'Acquirente  Unico e pari, al massimo, al prezzo all'ingrosso per
l'anno 2004 aumentato del 2%.
  10.8 Ciascun contratto differenziale di cui al comma 10.7 impegna:
    a. l'operatore  di  mercato a riconoscere all'Acquirente Unico un
corrispettivo  pari,  in  ciascuna  ora  del  periodo  di  durata del
contratto,  al  prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia
elettrica   di  cui  all'art.  41,  comma  41.2,  lettera  c),  della
disciplina e la quantita' di energia elettrica di riferimento oggetto
del contratto;
    b. l'Acquirente  Unico  a riconoscere all'operatore di mercato un
corrispettivo  pari,  in  ciascuna  ora  del periodo contrattuale, al
prodotto  tra  il  prezzo  di assegnazione risultante dalla procedura
concorsuale  e  la  quantita'  di  energia  elettrica  di riferimento
oggetto del contratto.
  10.9 Le quantita' di energia elettrica oggetto di tutti i contratti
differenziali  stipulati dall'Acquirente Unico non devono eccedere la
stima  del  profilo  orario del mercato vincolato approvvigionato nel
mercato del giorno prima.».