Art. 6. Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima 6.1 L'art. 12 della deliberazione n. 21/04, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima. 12.1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente al periodo ricompreso tra l'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004. 12.2. Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera c) della disciplina relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 12.3. Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese, la media dei prezzi all'ingrosso per l'anno 2004, relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. Il valore risultante dalla media e' moltiplicato per un fattore Pp pari a: ----> Vedere formula a pag. 29 <---- dove: Qd sono le quantita' di energia contrattualizzate dall'Acquirente Unico attraverso i contratti differenziali stipulati entro il 30 aprile 2004; Qtot e' la stima della domanda del mercato vincolato dall'avvio del dispacciamento di merito economico al 31 dicembre 2004, al netto dell'energia elettrica CIP 6 ceduta all'Acquirente Unico dal Gestore della rete e dell'energia elettrica di cui all'art. 9 della deliberazione n. 157/03, effettuata dall'Acquirente all'inizio del medesimo periodo. 12.4. Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui la media si riferisce. 12.5. Per i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la media di cui al comma 12.2 e' calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi trenta giorni, assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di alto e medio carico ridotti di 1Euro/MWh e ponderati per la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma 8.1, lettera a), della deliberazione n. 67/03. 12.6. Qualora la media dei prezzi di cui al comma 12.2 sia superiore al valore determinato ai sensi al comma 12.3, il Gestore del mercato calcola, per ciascun operatore di mercato marginale in una zona, la differenza, per ciascuna macro zona e per ciascuna ora, tra le quantita' vendute nel mercato dei giorno prima ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e la quantita' minima Q(elevato)h (base)«min» definita ai sensi del comma 12.8. 12.7. Qualora, per una data macro-zona e una data ora, la differenza di cui al comma 12.6 sia negativa, i prezzi liquidati all'operatore di mercato marginale dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unita' di produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2. lettera b), della disciplina. 12.8. Il Gestore del mercato determina la quantita' minima oraria Q^h «min» imputabile a ciascun operatore di mercato, in una macro-zona, pari a: ----> Vedere formula a pag. 29 <---- dove: D(elevato)h e' la quantita' complessivamente accettata in acquisto nell'ora h alla chiusura del mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, aumentata delle importazioni nette; x(elevato)h (base)i e' la quota di mercato dell'operatore di mercato i nell'ora /h, calcolata come rapporto tra la capacitanella disponibilita' del medesimo operatore nella macro zona e capacita' totale disponibile della macro-zona definite rispettivamente ai commi 12.9 e 12.10; F(elevato)h e' il rapporto tra la capacita' totale disponibile nell'ora /h e la domanda D(elevato)h. 12.9. La capacita' nella disponibilita' di un operatore di mercato in una macro-zona e' la somma dei seguenti elementi nella disponibilita' del medesimo operatore di mercato: a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella macro-zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilita' accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili; b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella macro-zona, tenendo conto della disponibilita' oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche; 12.10. La capacita' totale disponibile in una macro zona e' la somma dei seguenti elementi: a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella macro zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP) al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilita' accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili; b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella macro-zona, tenendo conto della disponibilita' oraria stimata delle rispettive fonti energetiche. 12.11. Ai fini della determinazione della potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate di cui ai commi 12.9 e 12.10, alla potenza degli impianti turbogas e' applicato un fattore Tu = 0,1; e' inoltre sottratta dalla potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche l'indisponibilita', valutata a consuntivo, connessa a vincoli e limiti ambientali, nonche' alle congestioni strutturali definite dai poli limitati. 12.12. Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione del corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/03. 12.13. Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita' del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, puo' sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.7 dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'.». Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 27 marzo 2004 Il presidente: Ortis