Art. 6.
Misure  transitorie  per  l'anno  2004 in materia di monitoraggio dei
  prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima

  6.1  L'art.  12  della  deliberazione  n.  21/04, e' sostituito dal
seguente:

                              «Art. 12
Misure  transitorie  per  l'anno  2004 in materia di monitoraggio dei
  prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima.

  12.1.   Le   disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione  limitatamente  al  periodo  ricompreso tra l'entrata in
operativita'  del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre
2004.
  12.2.  Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese,
la  media  dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui
all'art.  41,  comma  41.2, lettera c) della disciplina relativi alle
ore  di  alto  e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati
per  le  quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese
le  quantita'  relative  ai contratti di compravendita conclusi al di
fuori del sistema delle offerte.
  12.3.  Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese,
la  media  dei prezzi all'ingrosso per l'anno 2004, relativi alle ore
di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le
quantita'  vendute  nel  mercato  del  giorno  prima, ivi comprese le
quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori
del  sistema  delle  offerte.  Il  valore  risultante  dalla media e'
moltiplicato per un fattore Pp pari a:

               ---->   Vedere formula a pag. 29  <----

  dove:
    Qd sono le quantita' di energia contrattualizzate dall'Acquirente
Unico   attraverso  i  contratti  differenziali  stipulati  entro  il
30 aprile 2004;
    Qtot  e'  la stima della domanda del mercato vincolato dall'avvio
del  dispacciamento di merito economico al 31 dicembre 2004, al netto
dell'energia  elettrica CIP 6 ceduta all'Acquirente Unico dal Gestore
della   rete  e  dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  9  della
deliberazione  n.  157/03,  effettuata dall'Acquirente all'inizio del
medesimo periodo.
  12.4. Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro
il  giorno  10  di  ciascun  mese successivo a quello cui la media si
riferisce.
  12.5.  Per i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  articolo,  la  media  di  cui al comma 12.2 e'
calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi
trenta  giorni,  assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia
elettrica  i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di
alto  e  medio  carico  ridotti  di  1Euro/MWh  e  ponderati  per  la
previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma
8.1, lettera a), della deliberazione n. 67/03.
  12.6.  Qualora  la  media  dei  prezzi  di  cui  al  comma 12.2 sia
superiore  al  valore  determinato ai sensi al comma 12.3, il Gestore
del  mercato  calcola,  per ciascun operatore di mercato marginale in
una  zona, la differenza, per ciascuna macro zona e per ciascuna ora,
tra le quantita' vendute nel mercato dei giorno prima ivi comprese le
quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori
del    sistema    delle    offerte,    e    la    quantita'    minima
Q(elevato)h (base)«min» definita ai sensi del comma 12.8.
  12.7.  Qualora,  per  una  data  macro-zona  e  una  data  ora,  la
differenza  di  cui  al  comma  12.6 sia negativa, i prezzi liquidati
all'operatore  di  mercato  marginale  dal Gestore del mercato per le
offerte  accettate  nel  mercato del giorno prima in qualsiasi zona e
relative  ad  unita' di produzione termoelettriche sono modificati in
modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa
offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica
di cui all'art. 41, comma 41.2. lettera b), della disciplina.
  12.8.  Il  Gestore del mercato determina la quantita' minima oraria
Q^h «min»   imputabile   a  ciascun  operatore  di  mercato,  in  una
macro-zona, pari a:

               ---->   Vedere formula a pag. 29  <----

  dove:
    D(elevato)h   e'   la  quantita'  complessivamente  accettata  in
acquisto  nell'ora  h alla chiusura del mercato del giorno prima, ivi
incluse  le  offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della
deliberazione n. 168/03, aumentata delle importazioni nette;
    x(elevato)h (base)i  e'  la  quota  di  mercato dell'operatore di
mercato  i  nell'ora /h, calcolata come rapporto tra la capacitanella
disponibilita'  del  medesimo  operatore nella macro zona e capacita'
totale disponibile della macro-zona definite rispettivamente ai commi
12.9 e 12.10;
    F(elevato)h  e'  il  rapporto tra la capacita' totale disponibile
nell'ora /h e la domanda D(elevato)h.
  12.9.  La capacita' nella disponibilita' di un operatore di mercato
in   una   macro-zona   e'  la  somma  dei  seguenti  elementi  nella
disponibilita' del medesimo operatore di mercato:
    a) la   potenza  efficiente  netta  delle  unita'  di  produzione
termoelettriche  installate  nella  macro-zona  iscritte nel registro
delle  unita'  di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente
netta  delle  unita'  di produzione in manutenzione programmata e del
tasso  di  indisponibilita' accidentale pari convenzionalmente al 15%
delle ore disponibili;
    b) la  potenza  efficiente  netta  delle unita' di produzione non
termoelettriche  installate  nella  macro-zona,  tenendo  conto della
disponibilita'   oraria   a   consuntivo   delle   rispettive   fonti
energetiche;
  12.10.  La  capacita'  totale  disponibile  in una macro zona e' la
somma dei seguenti elementi:
    a) la   potenza  efficiente  netta  delle  unita'  di  produzione
termoelettriche  installate  nella  macro  zona iscritte nel registro
delle  unita'  di  produzione (RUP) al netto della potenza efficiente
netta  delle  unita'  di produzione in netto della potenza efficiente
netta  delle  unita'  di produzione in manutenzione programmata e del
tasso  di  indisponibilita' accidentale pari convenzionalmente al 15%
delle ore disponibili;
    b) la  potenza  efficiente  netta  delle unita' di produzione non
termoelettriche  installate  nella  macro-zona,  tenendo  conto della
disponibilita' oraria stimata delle rispettive fonti energetiche.
  12.11.  Ai fini della determinazione della potenza efficiente netta
delle unita' di produzione termoelettriche installate di cui ai commi
12.9  e  12.10,  alla potenza degli impianti turbogas e' applicato un
fattore Tu = 0,1; e' inoltre sottratta dalla potenza efficiente netta
delle   unita'   di  produzione  termoelettriche  l'indisponibilita',
valutata  a  consuntivo,  connessa  a  vincoli  e  limiti ambientali,
nonche' alle congestioni strutturali definite dai poli limitati.
  12.12.  Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente  articolo  determini  una  differenza  positiva tra ricavi e
costi   del   Gestore   del  mercato  connessi  con  i  contratti  di
compravendita  di  energia elettrica nel mercato del giorno prima, il
Gestore  del  mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il
Gestore  della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi
di  dispacciamento,  a riduzione del corrispettivo di cui all'art. 36
della deliberazione n. 168/03.
  12.13.   Il   Gestore  della  rete  in  situazioni  eccezionali  di
criticita'  del  sistema  elettrico  nazionale,  ai fini della tutela
della  sicurezza del medesimo sistema, puo' sospendere l'applicazione
delle   disposizioni   di   cui  al  comma  12.7  dandone  tempestiva
comunicazione all'Autorita'.».
  Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sul  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione.
      Milano, 27 marzo 2004
                                                 Il presidente: Ortis