L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 1° aprile 2004;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    Visti:
      l'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) 16 ottobre 2003, n.
118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
      le   proposte  di  attribuzione  su  base  oraria  dell'energia
elettrica   prelevata   dagli   impianti  di  illuminazione  pubblica
trasmesse   all'Autorita'   dalle   imprese  distributrici  ai  sensi
dell'art.  10, comma 10.1, della deliberazione n. 118/03 (di seguito:
le proposte delle imprese distributrici);
    Considerato che:
      l'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 118/03 stabilisce, ai
fini della determinazione del prelievo residuo di area, che:
        a) per  gli  impianti  di illuminazione pubblica si assume un
profilo orario determinato dall'Autorita';
        b) tutti  i  punti  di  prelievo  in  media  e bassa tensione
corrispondenti   a   clienti   finali   del  mercato  vincolato  sono
considerati punti di prelievo non trattati su base oraria;
      l'art.  10,  comma  1, della deliberazione n. 118/03 stabilisce
che,   entro   trenta   giorni  dalla  pubblicazione  della  medesima
deliberazione, le imprese distributrici trasmettano all'Autorita' una
proposta  per  l'attribuzione  su  base  oraria  l'energia  elettrica
prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;
      l'analisi   delle   proposte  delle  imprese  distributrici  ha
evidenziato  che l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica
prelevata  dagli impianti di illuminazione pubblica deve tenere conto
della  collocazione  geografica  di  detti  impianti  sul  territorio
nazionale, nonche' dell'eventuale capacita' di modulazione del flusso
luminoso durante il periodo di accensione;
    Ritenuto   che   sia   opportuno   stabilire   le  modalita'  per
l'attribuzione  su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli
impianti  di  illuminazione pubblica del mercato libero tenendo conto
delle   proposte   delle   imprese   distributrici   in  merito  alla
localizzazione   geografica   di   detti  impianti  e  dell'eventuale
capacita'  di  modulazione  del flusso luminoso durante il periodo di
accensione, nonche' di opportune misure di gradualita';
                              Delibera:

    Di approvare il seguente provvedimento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

    1.1   Ai  fini  dell'interpretazione  e  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento si applicano le
definizioni  di  cui  all'art.  1  dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato)
nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
      ora  convenzionale  di  accensione  e'  l'ora in corrispondenza
della   quale   e'  convenzionalmente  stabilita  l'accensione  degli
impianti di illuminazione pubblica;
      ora  convenzionale  di  spegnimento  e' l'ora in corrispondenza
della  quale  e'  convenzionalmente  stabilito  lo  spegnimento degli
impianti di illuminazione pubblica;
      decadi  sono,  per  ciascun  mese, i seguenti raggruppamenti di
giorni:
        a) prima decade: dal primo al decimo giorno del mese;
        b) seconda  decade:  dall'undicesimo  al ventesimo giorno del
mese;
        c) terza decade: dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese;
      prima fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna
decade,  le ore intercorrenti tra l'ora convenzionale di accensione e
le ore 24.00 dello stesso giorno;
      seconda  fascia  di  accensione  sono,  per  ciascun  giorno di
ciascuna  decade,  le  ore  intercorrenti  tra  le  ore 24.00 e l'ora
convenzionale di spegnimento;
      fascia   geografica   e'   l'insieme   delle  regioni  italiane
caratterizzate  dalla  stessa ora convenzionale di accensione e dalla
stessa ora convenzionale di spegnimento;
      fascia  geografica centrale e' l'insieme delle regioni Abruzzo,
Emilia-Romagna,   Friuli-Venezia   Giulia,  Lazio,  Marche,  Sicilia,
Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto;
      fascia   geografica  occidentale  e'  l'insieme  delle  regioni
Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;
      fascia   geografica   orientale   e'  l'insieme  delle  regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.