Art. 3. Determinazione del profilo orario di prelievo 3.1 Il profilo orario di prelievo di energia elettrica nei punti di prelievo non trattati su base oraria relativi di impianti di illuminazione pubblica di cui all'art. 2, comma 2.1, e' posto pari, ad una potenza oraria determinata, in ciascuna decade di ciascun mese, in maniera tale che: a) il valore della potenza oraria di prelievo della prima fascia di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione della prima ora; b) il valore della potenza oraria di prelievo della seconda fascia di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione dell'ultima ora; c) nel caso in cui siano adottate misure tecniche per la modulazione del flusso luminoso che comportino una riduzione del prelievo di energia elettrica durante la seconda fascia di accensione, il valore di cui alla precedente lettera b) sia posto uguale al 75% del valore di cui alla precedente lettera a); d) il valore della potenza oraria di prelievo nella prima ora della prima fascia di accensione e' pari al valore di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60; e) il valore della potenza oraria di prelievo nell'ultima ora della seconda fascia di accensione e' pari al valore di cui alla precedente lettera b) moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60; f) l'energia elettrica sottesa al profilo orario di prelievo risulti pari all'energia elettrica prelevata nel mese per il quale detti profili sono determinati. 3.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento. 3.3 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 3.2. 3.4 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 3.2.