Art. 3.
            Determinazione del profilo orario di prelievo

    3.1  Il profilo orario di prelievo di energia elettrica nei punti
di  prelievo  non  trattati  su  base  oraria relativi di impianti di
illuminazione  pubblica  di cui all'art. 2, comma 2.1, e' posto pari,
ad  una  potenza  oraria  determinata,  in ciascuna decade di ciascun
mese, in maniera tale che:
      a) il  valore  della  potenza  oraria  di  prelievo della prima
fascia  di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima
fascia ad eccezione della prima ora;
      b) il  valore  della  potenza  oraria di prelievo della seconda
fascia  di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima
fascia ad eccezione dell'ultima ora;
      c) nel  caso  in  cui  siano  adottate  misure  tecniche per la
modulazione  del  flusso  luminoso  che  comportino una riduzione del
prelievo   di   energia   elettrica  durante  la  seconda  fascia  di
accensione,  il  valore  di  cui alla precedente lettera b) sia posto
uguale al 75% del valore di cui alla precedente lettera a);
      d) il  valore  della potenza oraria di prelievo nella prima ora
della  prima  fascia  di  accensione  e'  pari  al valore di cui alla
precedente  lettera  a)  moltiplicato per il rapporto tra i minuti di
accensione all'interno di tale ora e 60;
      e) il  valore  della potenza oraria di prelievo nell'ultima ora
della  seconda  fascia  di  accensione  e' pari al valore di cui alla
precedente  lettera  b)  moltiplicato per il rapporto tra i minuti di
accensione all'interno di tale ora e 60;
      f)  l'energia  elettrica  sottesa al profilo orario di prelievo
risulti  pari  all'energia  elettrica prelevata nel mese per il quale
detti profili sono determinati.
    3.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica  centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al
presente provvedimento.
    3.3 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica  occidentale  sono  posticipati di 15 minuti rispetto agli
orari di cui al comma 3.2.
    3.4 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari
di cui al comma 3.2.