Art. 4.
                  Disposizioni transitorie e finali

    4.1  Fino al 31 dicembre 2004, le ore di accensione e spegnimento
della   fascia  geografica  occidentale  e  della  fascia  geografica
orientale sono poste pari a quelle della fascia geografica centrale.
    Di  pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
      Milano, 1° aprile 2004
                                                 Il presidente: Ortis