Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 4.1 Fino al 31 dicembre 2004, le ore di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale e della fascia geografica orientale sono poste pari a quelle della fascia geografica centrale. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 1° aprile 2004 Il presidente: Ortis