Art. 4.

           Richiesta di collegamento alla rete telematica

  1.  Il  titolare  di  nulla osta, entro e non oltre il sessantesimo
giorno   successivo   alla  data  di  pubblicazione  dell'elenco  dei
concessionari,  e'  tenuto  a  richiedere  per ciascun apparecchio di
gioco, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS,
il   collegamento   alla   rete   telematica   condotta  da  uno  dei
concessionari, secondo le modalita' definite con successiva circolare
di AAMS.
  2.  Nel  caso  in  cui il concessionario sia una societa' ovvero un
raggruppamento  temporaneo  di  imprese, appositamente costituiti per
l'esercizio  delle  attivita' e delle funzioni pubbliche assegnate in
concessione,  la  richiesta  di collegamento relativa agli apparecchi
per   i   quali  i  nulla  osta  sono  stati  rilasciati  a  soggetti
partecipanti  alla  nuova  compagine sociale, nonche' il rilascio dei
relativi   nulla   osta   sostitutivi,  avvengono  secondo  modalita'
semplificate, definite con la medesima circolare di cui al comma 1.
  3.    A    partire   dal   settantaseiesimo   giorno   dalla   data
di pubblicazione  dell'elenco dei concessionari, sono avviati, con le
modalita' e le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i
procedimenti  di  revoca  dei  nulla  osta i cui titolari non abbiano
richiesto il collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro
il termine di cui al comma 1.
  4.  Il  titolare di nulla osta degli apparecchi per i quali non sia
stato  richiesto  il  collegamento  alla rete telematica, e' comunque
tenuto,  entro  il 31 ottobre 2004 ovvero al momento della revoca del
nulla  osta,  se  antecedente,  al  versamento  della seconda rata di
acconto  e  del saldo del PREU, di cui agli articoli 4, comma 1, e 5,
comma 2, del decreto direttoriale n. 515 dell'8 aprile 2004.