Art. 4. Richiesta di collegamento alla rete telematica 1. Il titolare di nulla osta, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, e' tenuto a richiedere per ciascun apparecchio di gioco, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS, il collegamento alla rete telematica condotta da uno dei concessionari, secondo le modalita' definite con successiva circolare di AAMS. 2. Nel caso in cui il concessionario sia una societa' ovvero un raggruppamento temporaneo di imprese, appositamente costituiti per l'esercizio delle attivita' e delle funzioni pubbliche assegnate in concessione, la richiesta di collegamento relativa agli apparecchi per i quali i nulla osta sono stati rilasciati a soggetti partecipanti alla nuova compagine sociale, nonche' il rilascio dei relativi nulla osta sostitutivi, avvengono secondo modalita' semplificate, definite con la medesima circolare di cui al comma 1. 3. A partire dal settantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, sono avviati, con le modalita' e le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i procedimenti di revoca dei nulla osta i cui titolari non abbiano richiesto il collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro il termine di cui al comma 1. 4. Il titolare di nulla osta degli apparecchi per i quali non sia stato richiesto il collegamento alla rete telematica, e' comunque tenuto, entro il 31 ottobre 2004 ovvero al momento della revoca del nulla osta, se antecedente, al versamento della seconda rata di acconto e del saldo del PREU, di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 515 dell'8 aprile 2004.