Art. 3.

                  Termini e modalita' di versamento

  1.  A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco,
la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a
cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il
giorno  20  di  ciascun  mese, con riferimento alle somme giocate nel
periodo  compreso  tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese stesso ed
entro il giorno 5 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate
nel periodo residuo del mese precedente.
  2. Il versamento e' effettuato con le modalita' stabilite dall'art.
17   del   decreto   legislativo   n.  241,  del  1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  (Mod.  F24),  con  imputazione degli
importi  versati  al  capitolo  1821  -  Unita'  previsionale di base
1.1.10.1.  -  «prelievo  erariale  dovuto  ai sensi del decreto-legge
30 settembre  2003,  n.  269, sugli apparecchi e congegni di gioco di
cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931».