Art. 3. Termini e modalita' di versamento 1. A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente. 2. Il versamento e' effettuato con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unita' previsionale di base 1.1.10.1. - «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931».