Art. 5.

                Determinazione del saldo del prelievo

  1.  Il  saldo  del  PREU,  per  ciascun  apparecchio  di  gioco, e'
determinato  sottraendo  dal  prelievo  dovuto alla data di effettivo
collegamento  alla  rete  telematica, calcolato ai sensi dell'art. 2,
comma 2, gli importi degli acconti di cui all'art. 4.
  2.  Per  quegli  apparecchi  di gioco che, alla data del 31 ottobre
2004, non risultino collegati alla rete telematica, il saldo del PREU
e'  comunque  determinato  sulla  base  di  quanto  registrato  negli
appositi contatori alla medesima data.
  3.  Per quegli apparecchi di gioco per i quali, antecedentemente al
31  ottobre  2004,  e' intervenuta la revoca, a qualsiasi titolo, del
nulla  osta,  il  saldo  del  PREU e' determinato entro cinque giorni
dalla  data  di  notifica  del  provvedimento,  sulla  base di quanto
registrato negli appositi contatori degli apparecchi di gioco stessi.