Art. 5. Determinazione del saldo del prelievo 1. Il saldo del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, e' determinato sottraendo dal prelievo dovuto alla data di effettivo collegamento alla rete telematica, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli importi degli acconti di cui all'art. 4. 2. Per quegli apparecchi di gioco che, alla data del 31 ottobre 2004, non risultino collegati alla rete telematica, il saldo del PREU e' comunque determinato sulla base di quanto registrato negli appositi contatori alla medesima data. 3. Per quegli apparecchi di gioco per i quali, antecedentemente al 31 ottobre 2004, e' intervenuta la revoca, a qualsiasi titolo, del nulla osta, il saldo del PREU e' determinato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento, sulla base di quanto registrato negli appositi contatori degli apparecchi di gioco stessi.