Art. 6. Versamento del saldo del prelievo 1. L'eventuale eccedenza positiva derivante dalla determinazione del saldo e' versata dal titolare del nulla osta, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, alla prima scadenza successiva al collegamento in rete ovvero alla prima scadenza successiva al 31 ottobre 2004; l'eventuale eccedenza negativa e' dedotta, sino a concorrenza dell'importo risultante a credito, sulle liquidazioni del PREU immediatamente successive. 2. Nel caso in cui si renda impossibile la deduzione dell'eccedenza negativa, l'interessato potra' richiedere il rimborso dell'eccedenza stessa. 3. Nelle fattispecie previste dall'art. 5, commi 2 e 3, il versamento del saldo del PREU e' effettuato alla data di determinazione del saldo stesso.