Art. 6.

                  Versamento del saldo del prelievo

  1.  L'eventuale  eccedenza  positiva derivante dalla determinazione
del saldo e' versata dal titolare del nulla osta, con le modalita' di
cui   all'art.   3,  comma  2,  alla  prima  scadenza  successiva  al
collegamento  in  rete  ovvero  alla  prima  scadenza  successiva  al
31 ottobre  2004;  l'eventuale  eccedenza negativa e' dedotta, sino a
concorrenza dell'importo risultante a credito, sulle liquidazioni del
PREU immediatamente successive.
  2. Nel caso in cui si renda impossibile la deduzione dell'eccedenza
negativa,  l'interessato potra' richiedere il rimborso dell'eccedenza
stessa.
  3.  Nelle  fattispecie  previste  dall'art.  5,  commi  2  e  3, il
versamento   del   saldo   del   PREU  e'  effettuato  alla  data  di
determinazione del saldo stesso.