Art. 2.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Raschera»,  ricade  sui soggetti che si avvalgono della protezione a
titolo transitorio di cui all'art. 1.