Art. 3.
  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla
domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 aprile 2004
                                         Il direttore generale: Abate