Art. 3.
  Le 3 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei
requisiti  prescritti  dal  comma  1-quater  dell'art.  3 del decreto
dirigenziale   7 aprile   2000  cosi'  come  modificato  dal  decreto
dirigenziale  18 giugno  2002  e  che  appaiono  nell'ultima  colonna
dell'elenco 1 allegato al presente decreto.