Art. 3. Le 3 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei requisiti prescritti dal comma 1-quater dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 cosi' come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002 e che appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente decreto.