Art. 2. Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la commissione si atterra' ai criteri qui di seguito indicati: le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attivita' intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati; per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalita' e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici; (*) La suddetta somma potra' essere ridotta con riferimento alla disponibilita' di bilancio. per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.