IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 marzo 1998, recante: «Modalita'
per  l'esecuzione  degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni  cliniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 maggio 1998, n. 122;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2309/93  del Consiglio europeo del
22 luglio 1993;
  Vista  la  propria ordinanza contingibile ed urgente del 10 ottobre
2002 relativa alla sospensione su tutto il territorio nazionale delle
sperimentazioni   cliniche  con  prodotti  per  terapia  genica,  che
prevedono l'impiego di vettori retrovirali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2002, n. 264;
  Vista  la  propria ordinanza contingibile ed urgente del 28 gennaio
2003 relativa alla sospensione su tutto il territorio nazionale delle
sperimentazioni  con  prodotti  per  terapia  genica,  che  prevedono
l'impiego di vettori retrovirali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 19 febbraio 2003, n. 41;
  Vista  la  propria  ordinanza contingibile ed urgente relativa alla
terapia   genica   del  13 giugno  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2003, n. 185;
  Ritenuto  opportuno dare attuazione a quanto espresso dal gruppo ad
hoc  per  la  terapia  genica  del  CPMP  dell'EMEA  nella seduta del
26-27 giugno 2003 (EMEA/22880/03);
  Considerata  la  necessita'  di  approfondire  le  conoscenze sulla
sicurezza  d'impiego  a  medio e lungo termine delle preparazioni per
terapia genica e terapia cellulare somatica sull'uomo;
  Ritenuto   pertanto   necessario  il  monitoraggio  sul  territorio
nazionale  delle  sperimentazioni cliniche che prevedono l'impiego di
tali prodotti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'impiego di preparazioni per terapia genica e terapia cellulare
somatica  non  autorizzate all'immissione in commercio, e' consentito
esclusivamente  nell'ambito  di  sperimentazioni  cliniche  approvate
dall'Istituto   superiore   di  sanita'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  21 settembre  2001,  n.  439,  e  dal
Ministero  della  salute  ai  sensi del decreto ministeriale 18 marzo
1998 citato in premessa.