Art. 7.
  1.  I  dati  di  ciascun paziente devono essere aggiornati ogni sei
mesi  per  i  primi quattro anni e ogni anno per i successivi quattro
anni. Negli anni a seguire, la cadenza per l'invio dei dati e' legata
all'andamento del paziente e alla tipologia della malattia.
  2.  L'Istituto  superiore  di sanita' puo' chiedere in ogni momento
l'aggiornamento dei dati di ciascun paziente.