Art. 9.
  1. La inadempienza anche soltanto ad una delle previsioni contenute
negli  articoli 4,  6  o  7  comporta  la  sospensione  per  un  anno
dell'autorizzazione  alla  sperimentazione  clinica  nell'istituzione
nella quale sono stati effettuati i trattamenti.
  Il  presente  decreto viene inviato agli organi di controllo per la
registrazione  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 marzo 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 332