Art. 9. 1. La inadempienza anche soltanto ad una delle previsioni contenute negli articoli 4, 6 o 7 comporta la sospensione per un anno dell'autorizzazione alla sperimentazione clinica nell'istituzione nella quale sono stati effettuati i trattamenti. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 332