Art. 13.
  Il  regolamento  dei  buoni sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
15 aprile  2004,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per settantaquattro giorni. A tal fine, la
Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite nel
servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari
al giorno di regolamento.
  In  caso  di  ritardo  nell'adempimento  dell'obbligo di regolare i
titoli  assegnati  in  asta  da  parte degli operatori, le partite da
liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni
lavorativi  (computati  secondo  il  calendario  Target) successivi a
quello  previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato
andra'  contabilizzato  a  debito  del  conto disponibilita' mediante
scritturazione   in   conto  sospesi  collettivi,  dal  quale  verra'
discaricato  una  volta  che  gli  intermediari avranno provveduto al
regolamento.
  L'eventuale  importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque
giorni   lavorativi   successivi  a  quello  di  regolamento,  verra'
ripianato  dal  Ministero  mediante  emissione di apposito mandato di
pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.