Art. 13. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.