Art. 2. 1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonche' la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni. 2. Il Commissario delegato provvede, altresi', al fine di realizzare un deposito, anche per finalita' giudiziarie, alla individuazione di un'area idonea per lo stoccaggio di relitti ed imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nell'isola, ovvero all'adeguamento dei siti gia' esistenti, nonche' dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessita' ed urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato puo' provvedere alla requisizione o alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza. 4. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5.