Art. 2.
  1.  Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento,
l'ampliamento,  nonche'  la  messa  in  sicurezza  dei  due  punti di
ormeggio   citati   in  premessa,  anche  provvedendo,  ove  ritenuto
necessario, ad eventuali demolizioni.
  2.   Il   Commissario  delegato  provvede,  altresi',  al  fine  di
realizzare   un  deposito,  anche  per  finalita'  giudiziarie,  alla
individuazione  di  un'area  idonea  per  lo stoccaggio di relitti ed
imbarcazioni  utilizzati  dagli  immigrati  che approdano nell'isola,
ovvero  all'adeguamento  dei  siti  gia'  esistenti, nonche' dispone,
nella  ricorrenza  delle  condizioni  di  necessita'  ed urgenza, per
l'affidamento   della   custodia  dell'intera  area  a  soggetti  cui
conferire  appalti  di servizi con le deroghe di cui all'art. 5 della
presente ordinanza.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato puo'
provvedere alla requisizione o alle occupazioni di urgenza delle aree
occorrenti   per   l'attuazione   degli   interventi,  anche  a  fini
espropriativi,  adottando  tutte le conseguenti determinazioni, anche
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
  4.  I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono
variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti, anche in deroga alla
vigente  legislazione  in  materia  portuale,  nonche' in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 5.