Art. 3.
  1.  Al  fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della
navigazione  e  la  salvaguardia  della  vita umana in mare, anche in
relazione  al  massiccio fenomeno in atto dovuto alla immigrazione di
clandestini  provenienti  dalle coste africane che interessa le coste
della  regione  Sicilia  e,  in  particolare,  l'isola  di Lampedusa,
generando  una  situazione  di  costante  emergenza,  il  Commissario
delegato  provvede,  avvalendosi del Comando generale del Corpo della
capitaneria  di  porto-guardia  costiera,  alla  realizzazione  ed al
potenziamento  del  sistema di radio comunicazione e monitoraggio per
l'assistenza  alla  navigazione sull'isola di Lampedusa; tale sistema
potra'   soddisfare   le  necessita'  afferenti  all'esercizio  degli
specifici  compiti  di  protezione  civile, anche inerenti a tutto il
territorio nazionale.
  2.  Il Commissario delegato provvede all'attuazione della specifica
tecnica  inerente  al  sistema  di comunicazione di cui al precedente
comma  1,  da  assegnare  alla  disponibilita' del Dipartimento della
protezione  civile, predisposto a cura del Comando generale del Corpo
delle   capitanerie   di   porto-guardia  costiera  e  approvato  dal
Dipartimento stesso.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  1  e 2, si
provvede per un importo pari a 650.000,00 euro a valere sulle risorse
di cui all'art. 6.
  4.  Per  predisporre  adeguatamente  ogni iniziativa di accoglienza
degli  immigrati  e  provvedere  nel contempo alla salvaguardia della
salute  degli  abitanti di Lampedusa e alla sicurezza degli equipaggi
delle  motovedette  impegnate  nelle  operazioni  di  salvataggio, e'
assegnata  alla  Direzione  marittima-guardia  costiera di Palermo la
somma  di  100.000,00 euro per la costituzione di scorte di materiali
igienico-sanitari  ed  in  genere  di  materiale di prima assistenza,
nonche'   per   l'adeguamento  di  magazzini  e  spazi  adibiti  allo
stoccaggio   presso   aree   ed  infrastrutture  dell'ufficio  locale
marittimo di Lampedusa, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.