Art. 4.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine
alle  attivita'  di  soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in
generale  di  protezione  civile, in condizioni meteo marine avverse,
per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza, in presenza
delle  condizioni  di  necessita'  ed  urgenza,  e'  autorizzata,  su
richiesta  del  Commissario  delegato, l'attivazione di ponti aerei a
favore  della  popolazione;  per  le predette finalita' di protezione
civile  e'  altresi',  autorizzato,  previa  certificazione dell'Ente
nazionale per l'Aviazione civile da rilasciarsi su richiesta del Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile, l'utilizzo della flotta
aerea  del  Dipartimento, in deroga al rapporto convenzionale in atto
con  la  Societa'  di  gestione  del  servizio  antincendi  boschivi,
provvedendo a stipulare un eventuale atto aggiuntivo.