Art. 4. 1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine alle attivita' di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in generale di protezione civile, in condizioni meteo marine avverse, per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza, in presenza delle condizioni di necessita' ed urgenza, e' autorizzata, su richiesta del Commissario delegato, l'attivazione di ponti aerei a favore della popolazione; per le predette finalita' di protezione civile e' altresi', autorizzato, previa certificazione dell'Ente nazionale per l'Aviazione civile da rilasciarsi su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, l'utilizzo della flotta aerea del Dipartimento, in deroga al rapporto convenzionale in atto con la Societa' di gestione del servizio antincendi boschivi, provvedendo a stipulare un eventuale atto aggiuntivo.