Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del bilancio della regione Siciliana, che vengono individuate e trasferite entro trenta giorni su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367. 2. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.