Art. 6.
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,
con  esclusione  di  quanto  previsto dall'art. 7, si provvede per un
importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del
bilancio   della   regione   Siciliana,  che  vengono  individuate  e
trasferite  entro  trenta  giorni  su  apposita contabilita' speciale
all'uopo  istituita,  intestata  al  Commissario delegato, secondo le
modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
  2.  Il  Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese
sostenute  per  le  attivita'  di  cui alla presente ordinanza con le
modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato.