Art. 7.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione   emergenziale   di   cui   alla  presente  ordinanza,  il
Commissario  delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  i  cronoprogrammi  delle attivita' da porre in
essere,  articolati  in  relazione  alle diverse tipologie d'azione e
cadenzati  per  trimestri  successivi.  Entro  sessanta  giorni dalla
scadenza  di  ciascun  trimestre, il Commissario medesimo comunica al
Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di avanzamento dei
programmi,  evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti ed
indicando  le  misure  che  si  intendono  adottare per ricondurre la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i
documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2,  sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
anche  utilizzando  personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento
stesso,  stipulando,  ove  necessario, un contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa  con personale militare determinandone il
relativo compenso.
  4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.