LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE
     DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
  Nel procedimento pos. n. 12912.
Premesso.
  1.  Che  in data 17 febbraio 2003 la Confeommercio inviava a questa
Commissione  di  garanzia,  per  la  valutazione  di idoneita' di cui
all'art.  13,  n.  1,  lettera  a),  legge  n.  146/1990 e successive
modifiche,  un  accordo  sulla  individuazione  dei servizi minimi da
garantire  nel  corso  degli scioperi nel settore della distribuzione
intermedia  farmaceutica, sottoscritto in data 11 febbraio 2003 dalle
associazioni  datoriali  Associazione distributori farmaceutici- ADF,
Federfarma  servizi,  Confcommercio  e  le  organizzazioni  sindacali
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
  2.  Che  la  Commissione, con nota del 27 marzo 2003 prot. n. 3854,
rimetteva  il  testo  del  predetto  accordo  alle associazioni degli
utenti  per  l'eventuale  parere  ai  sensi dell'art. 13, lettera a),
legge n. 146/1990 e successive modifiche;
  3.  Che  in  data 10 aprile 2003 l'associazione degli utenti Unione
nazionale consumatori esprimeva parere favorevole sull'accordo;
  4.  Che  la  Commissione, con delibera del 22 maggio 2003 n. 03/91,
valutava  tale  accordo  non  idoneo in relazione alla individuazione
delle  prestazioni  indispensabili,  alla  indicazione  dei limiti di
durata  dello  sciopero  e  delle franchigie, nonche' alla disciplina
delle  procedure  di  raffreddamento e di conciliazione, invitando le
parti stipulanti a rivedere ed integrare l'accordo;
  5.  Che  successivamente la Commissione, allo scopo di approfondire
unitamente  alle parti le problematiche poste dal testo dell'accordo,
con  nota  del  18 settembre 2003 prot. 10347 invitava in audizione i
sottoscrittori delle intese;
  6.  Che l'audizione si svolgeva presso la sede della Commissione di
Garanzia  nella  giornata  del  25 settembre  2003, e nel corso della
stessa   la   Commissione  rappresentava  alle  parti  i  profili  di
problematicita'  che era dato ravvisare nell'Accordo dell'11 febbraio
2003;
  7. Che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di
Garanzia  nella  audizione del 25 settembre 2003, le parti stipulanti
convenivano di rettificare l'accordo dell'11 febbraio 2003;
  8.  Che,  con  nota dell'11 novembre 2003, la Confcommercio inviava
alla Commissione, per le valutazioni di competenza, un testo emendato
(articoli 4,   8,  9)  dell'accordo  11 febbraio  2003  d'intesa  tra
Associazione   distributori   farmaceutici-ADF,  Federfarma  Servizi,
Confcommercio    e    le   organizzazioni   sindacali   Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
  9.  Che,  con  nota  del  20 novembre  2003,  prot.  n.  14297,  la
Commissione  rimetteva  il predetto accordo alle organizzazioni degli
utenti  e  dei  consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281,
assegnando  loro  il  termine di giorni quindici per l'espressione di
eventuale parere;
  10.  Che,  entro  il  suddetto  termine,  e'  pervenuto  il  parere
favorevole dell'ADOC;
  11.   Che   in   data  5 febbraio  2004,  su  sollecitazione  della
Commissione,   le   parti   inviavano   alla   Commissione  il  testo
dell'accordo in questione, sottoscritto in data 26 gennaio 2004;
  12.  Che  la Commissione, rilevato che il testo dell'accordo del 26
gennaio  2004  non  risultava conforme al precedente testo rimesso in
data  11 novembre 2003 in relazione alla previsione di cui all'art. 4
(durata  della  prima  azione  di sciopero), con nota del 19 febbraio
2004 chiedeva alle parti chiarimenti;
  13.  Che,  con  nota  dell'8 aprile  2004,  le  parti, a definitiva
modifica   dei   testi  precedentemente  comunicati,  inviavano  alla
Commissione il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 sottoscritto da
Associazione   distributori  farmaceutici  ADF,  Federfarma  servizi,
Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Considerato.
  1.  Che  la  legge  n.  146/1990,  come  modificata  dalla legge n.
83/2000,  all'art.  1,  comma  1,  individua  come  servizi  pubblici
essenziali  quelli  volti  a garantire il godimento dei diritti della
persona  costituzionalmente  tutelati  alla  vita  e  alla  salute, e
all'art.  1,  comma  2, lettera a), richiama esplicitamente i servizi
volti all'approvvigionamento di beni di prima necessita' tra cui, con
ogni evidenza, i farmaci;
  2.  Che  la  Commissione gia' con le delibere del 22 dicembre 1994,
numeri 8.2  e  17.7,  del  2 febbraio 1995, n. 14.2, e del 17 ottobre
1996,  n.  16.2,  ha  stabilito  che il servizio farmaceutico rientra
pienamente  tra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge
n. 146/1990;
  3. Che con le successive delibere dei 5 ottobre 1995, n. 11.9 e del
29 ottobre 1998, n. 12.1, la Commissione ha precisato che l'attivita'
svolta  dalle  societa'  intermedie  di  distribuzione del farmaco e'
configurabile  come  servizio pubblico essenziale e, quindi, soggetta
alla  legge  n.  146/1990  come modificata dalla legge n. 83/2000, in
quanto  si  tratta di un segmento del processo di tutela della salute
che  comprende  tutte le fasi, dalla produzione del farmaco sino alla
distribuzione al dettaglio;
  4.  Che  l'Accordo  del  26 gennaio 2004 risulta sottoscritto dalle
organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel
settore  della  distribuzione intermedia farmaceutica e da un insieme
di organizzazioni sindacali che comprende le piu' significative sigle
sindacali presenti nel settore;
  5.  Che  nella  premessa  dell'Accordo  e' puntualmente definito il
campo  di  applicazione della disciplina, concernente la fornitura di
farmaci  a  tutte  le  farmacie  pubbliche  e  private del territorio
nazionale,  nonche'  alle  farmacie  ospedaliere,  alle ASL e ai loro
presidi,  agli  ospedali,  alle case di cura e di riposo e agli altri
enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche;
  6. Che, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso
di  sciopero  ai  fini della tutela della salute delle collettivita',
l'Accordo prevede all'art. 1 la garanzia delle «attivita' di servizio
di  fornitura  dei  farmaci  di  rilevanza  curativa  assicurata alle
farmacie  da  parte  delle  aziende  di  distribuzione dei medicinali
all'ingrosso,  per  i  prodotti  che  abbiano  valenza  curativa»,  e
all'art.  9 l'ulteriore garanzia delle «attivita' di allestimento dei
farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie,
ivi  compreso  il  servizio  di  trasporto  per la consegna di quanto
richiesto dalle farmacie stesse»;
  7.  Che  l'Accordo rinvia l'individuazione delle concrete modalita'
di erogazione delle prestazioni indispensabili da parte delle singole
aziende  al «piano dei servizi delle prestazioni indispensabili», che
ogni azienda dovra' predispone previo confronto con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori;
  8.  Che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione
dei  piani aziendali delle prestazioni indispensabili, a garantire la
continuita' dei servizi di cui al precedente punto 6;
  9.  Che,  per  quanto  riguarda le procedure di raffreddamento e di
conciliazione,   l'art.   2   dell'Accordo  26 gennaio  2004  prevede
un'apposita  procedura di conciliazione, da esperirsi preventivamente
rispetto alla proclamazione dello sciopero;
  10.  Che  le  parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo
formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le
procedure, decorsi novanta giorni «dalla conclusione della precedente
procedura  o  dalla  scadenza  del termine entro il quale la medesima
doveva essere portata a compimento»;
  11.  Che all'art. 3 dell'Accordo 26 gennaio 2004 e' previsto che le
proclamazioni  di  sciopero  avvengano  nel  rispetto  del termine di
preavviso  di  dieci  giorni  (dodici  giorni  in ipotesi di sciopero
nazionale)  e  che  tale  previsione  appare pienamente rispettosa di
quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  2,  della legge n. 146/1990 e
successive modifiche;
  12.  Che  all'art.  4  dell'Accordo  26 gennaio 2004 sono stabiliti
precisi  limiti  di  durata  delle  astensioni  dal  lavoro,  che non
potranno superare le otto ore per ciascun turno di lavoro «sia per la
prima che per le successive astensioni»;
  13.  Che  per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra
le  varie  azioni  di sciopero, l'art. 5 dell'Accordo 26 gennaio 2004
prevede  che  tra  l'effettuazione  di una astensione dal lavoro e la
proclamazione  di  quella  successiva sia assicurato un intervallo di
almeno  tre  giorni, conformandosi alla previsione di cui all'art. 2,
comma  2,  della  legge  n.  146/1990  come modificata dalla legge n.
83/2000;
  14.   Che  l'Accordo  individua  all'art.  8  adeguati  periodi  di
franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra
l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
  15.  Che,  alla  luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare
idoneo  a  garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero    con    il    godimento    dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati,  giusta  quanto  previsto dall'art. 13,
comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
Valuta idoneo.
  L'accordo in esame;
                               Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai presidenti delle Camere,
al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute,
all'Associazione  distributori  farmaceutici  (ADF),  alla Federfarma
Servizi,    alla   Confcommercio,   alle   organizzazioni   sindacali
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
                          Dispone altresi'
la   pubblicazione  dell'accordo  e  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2004
                                               Il presidente: Martone