LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Nel procedimento pos. n. 12912. Premesso. 1. Che in data 17 febbraio 2003 la Confeommercio inviava a questa Commissione di garanzia, per la valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, n. 1, lettera a), legge n. 146/1990 e successive modifiche, un accordo sulla individuazione dei servizi minimi da garantire nel corso degli scioperi nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, sottoscritto in data 11 febbraio 2003 dalle associazioni datoriali Associazione distributori farmaceutici- ADF, Federfarma servizi, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil; 2. Che la Commissione, con nota del 27 marzo 2003 prot. n. 3854, rimetteva il testo del predetto accordo alle associazioni degli utenti per l'eventuale parere ai sensi dell'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990 e successive modifiche; 3. Che in data 10 aprile 2003 l'associazione degli utenti Unione nazionale consumatori esprimeva parere favorevole sull'accordo; 4. Che la Commissione, con delibera del 22 maggio 2003 n. 03/91, valutava tale accordo non idoneo in relazione alla individuazione delle prestazioni indispensabili, alla indicazione dei limiti di durata dello sciopero e delle franchigie, nonche' alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, invitando le parti stipulanti a rivedere ed integrare l'accordo; 5. Che successivamente la Commissione, allo scopo di approfondire unitamente alle parti le problematiche poste dal testo dell'accordo, con nota del 18 settembre 2003 prot. 10347 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese; 6. Che l'audizione si svolgeva presso la sede della Commissione di Garanzia nella giornata del 25 settembre 2003, e nel corso della stessa la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicita' che era dato ravvisare nell'Accordo dell'11 febbraio 2003; 7. Che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di Garanzia nella audizione del 25 settembre 2003, le parti stipulanti convenivano di rettificare l'accordo dell'11 febbraio 2003; 8. Che, con nota dell'11 novembre 2003, la Confcommercio inviava alla Commissione, per le valutazioni di competenza, un testo emendato (articoli 4, 8, 9) dell'accordo 11 febbraio 2003 d'intesa tra Associazione distributori farmaceutici-ADF, Federfarma Servizi, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil; 9. Che, con nota del 20 novembre 2003, prot. n. 14297, la Commissione rimetteva il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, assegnando loro il termine di giorni quindici per l'espressione di eventuale parere; 10. Che, entro il suddetto termine, e' pervenuto il parere favorevole dell'ADOC; 11. Che in data 5 febbraio 2004, su sollecitazione della Commissione, le parti inviavano alla Commissione il testo dell'accordo in questione, sottoscritto in data 26 gennaio 2004; 12. Che la Commissione, rilevato che il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 non risultava conforme al precedente testo rimesso in data 11 novembre 2003 in relazione alla previsione di cui all'art. 4 (durata della prima azione di sciopero), con nota del 19 febbraio 2004 chiedeva alle parti chiarimenti; 13. Che, con nota dell'8 aprile 2004, le parti, a definitiva modifica dei testi precedentemente comunicati, inviavano alla Commissione il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 sottoscritto da Associazione distributori farmaceutici ADF, Federfarma servizi, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Considerato. 1. Che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma 1, individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita e alla salute, e all'art. 1, comma 2, lettera a), richiama esplicitamente i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessita' tra cui, con ogni evidenza, i farmaci; 2. Che la Commissione gia' con le delibere del 22 dicembre 1994, numeri 8.2 e 17.7, del 2 febbraio 1995, n. 14.2, e del 17 ottobre 1996, n. 16.2, ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra pienamente tra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge n. 146/1990; 3. Che con le successive delibere dei 5 ottobre 1995, n. 11.9 e del 29 ottobre 1998, n. 12.1, la Commissione ha precisato che l'attivita' svolta dalle societa' intermedie di distribuzione del farmaco e' configurabile come servizio pubblico essenziale e, quindi, soggetta alla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, in quanto si tratta di un segmento del processo di tutela della salute che comprende tutte le fasi, dalla produzione del farmaco sino alla distribuzione al dettaglio; 4. Che l'Accordo del 26 gennaio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica e da un insieme di organizzazioni sindacali che comprende le piu' significative sigle sindacali presenti nel settore; 5. Che nella premessa dell'Accordo e' puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, concernente la fornitura di farmaci a tutte le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale, nonche' alle farmacie ospedaliere, alle ASL e ai loro presidi, agli ospedali, alle case di cura e di riposo e agli altri enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche; 6. Che, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai fini della tutela della salute delle collettivita', l'Accordo prevede all'art. 1 la garanzia delle «attivita' di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa assicurata alle farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa», e all'art. 9 l'ulteriore garanzia delle «attivita' di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse»; 7. Che l'Accordo rinvia l'individuazione delle concrete modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili da parte delle singole aziende al «piano dei servizi delle prestazioni indispensabili», che ogni azienda dovra' predispone previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; 8. Che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili, a garantire la continuita' dei servizi di cui al precedente punto 6; 9. Che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'art. 2 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperirsi preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero; 10. Che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi novanta giorni «dalla conclusione della precedente procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento»; 11. Che all'art. 3 dell'Accordo 26 gennaio 2004 e' previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni (dodici giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche; 12. Che all'art. 4 dell'Accordo 26 gennaio 2004 sono stabiliti precisi limiti di durata delle astensioni dal lavoro, che non potranno superare le otto ore per ciascun turno di lavoro «sia per la prima che per le successive astensioni»; 13. Che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'art. 5 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede che tra l'effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva sia assicurato un intervallo di almeno tre giorni, conformandosi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000; 14. Che l'Accordo individua all'art. 8 adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; 15. Che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modifiche; Valuta idoneo. L'accordo in esame; Dispone la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Associazione distributori farmaceutici (ADF), alla Federfarma Servizi, alla Confcommercio, alle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil; Dispone altresi' la pubblicazione dell'accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2004 Il presidente: Martone