Allegato REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA FARMACEUTICA. L'anno 2004, il giorno 26 del mese di gennaio in Roma tra L'Associazione Distributori Farmaceutici ADF; La Federfarma Servizi con l'assistenza della CONFCOMMERCIO e la FILCAMS - CGIL; la FISASCAT-CISL; la UILTUCS-UIL si e' stipulata la presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica. Premesso: che gia' con le delibere del 22 dicembre 1994, del 2 febbraio 1995 del 5 ottobre 1995 e 17 ottobre 1996 la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda l'art. 1, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed all'art. 1.2. lettera b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessita', tra cui con ogni evidenza, i farmaci; che la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero con delibera del 17 settembre 1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l'accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le organizzazioni sindacali: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS-UIL il 31 marzo 1992, applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private piu' volte auspicata dalla Commissione; che la Commissione ha emanato una proposta di regolamentazione farmacie private con delibera n. 02/153 Le parti, Preso atto che: l'attivita' di distribuzione intermedia di prodotti medicinali e' riconosciuta dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero come pubblico servizio; tale attivita' riguarda la fornitura dei farmaci a tutte le farmacie private e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio nazionale, nonche' farmacie ospedaliere, ASL e suoi presidi, ospedali, case di cura e di riposo ed altri enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche; le aziende distributrici farmaceutiche svolgono, ciascuna nel proprio ambito territoriale, un ruolo sociale in un settore primario quale la salute della collettivita'; Convengono che il presente accordo e' applicabile alle aziende della distribuzione intermedia del farmaco che applicano ai propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi. l'obiettivo del presente accordo e' quello di assicurare la possibilita' alle aziende distributrici di svolgere servizio minimale d'interesse vitale per la collettivita', senza voler ledere in alcun modo il diritto di sciopero dei lavoratori. il presente accordo costituisce parte integrante del complesso normativo, unitario ed inscindibile rappresentato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi. Art. 1. Campo di applicazione La presente regolamentazione si applica per l'attivita' di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa, assicurata alle farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa. Art. 2. Tentativo preventivo di conciliazione Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente accordo. Art. 3. Proclamazione e preavviso L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa. La proclamazione scritta e' trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990. In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali alle associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni. Art. 4. D u r a t a Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di otto ore per ciascun turno di lavoro, sia per la prima che per le successive astensioni. Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alle otto ore di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza. Non sono consentiti scioperi articolati per reparto o per singole mansioni operative. Art. 5. Intervallo tra successive astensioni dal lavoro Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva e' assicurato un intervallo di almeno tre giorni. Art. 6. Sospensione dello sciopero Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravita', dichiarati dall'autorita' competente, tali da richiedere la ripresa immediata del servizio. Art. 7. Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti. Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti della legge n. 146/1990. Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero. Art. 8. Franchigie Lo sciopero non puo' essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festivita' ne' la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie. Art. 9. Prestazioni indispensabili Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettivita', le attivita' di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse. Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneita' della commissione di garanzia. Qualora le parti non raggiungano l'accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo. Art. 10. Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 9, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro venti giorni dall'accordo sulle prestazioni indispensabili. Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa e' oggetto di informazione e di confronto preventivo tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente. In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire alle procedure di conciliazione di cui al presente accordo. Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti. Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni. B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti: a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare; b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione. Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresi', nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10. L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione. I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 9. Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procedera' a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. L'impresa da' tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresi' alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili. Art. 11. Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi Il personale di cui al precedente art. 10 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.