(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

REGOLAMENTAZIONE  DELL'ESERCIZIO  DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE
   DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA FARMACEUTICA.
    L'anno 2004, il giorno 26 del mese di gennaio in Roma
                                 tra
    L'Associazione Distributori Farmaceutici ADF;
    La Federfarma Servizi
     con l'assistenza della CONFCOMMERCIO
                                  e
    la FILCAMS - CGIL;
    la FISASCAT-CISL;
    la UILTUCS-UIL
                           si e' stipulata
la  presente  regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.
    Premesso:
      che  gia'  con le delibere del 22 dicembre 1994, del 2 febbraio
1995  del 5 ottobre 1995 e 17 ottobre 1996 la Commissione di garanzia
per  il diritto di sciopero ha stabilito che il servizio farmaceutico
rientra  primariamente  fra i servizi pubblici considerati essenziali
dalla  legge,  si  veda  l'art.  1, legge n. 146/1990 come modificata
dalla  legge  n.  83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici
essenziali  quelli  volti  a  garantire il godimento del diritto alla
persona,  costituzionalmente  tutelato,  alla  vita ed alla salute ed
all'art.   1.2.   lettera   b)  della  medesima  legge  dove  vengono
esplicitamente  richiamati  i servizi volti all'approvvigionamento di
beni di prima necessita', tra cui con ogni evidenza, i farmaci;
      che  la  Commissione di garanzia per il diritto di sciopero con
delibera  del  17  settembre  1992,  verb.  n.  75 ha valutato idoneo
l'accordo  nazionale  sui  servizi  minimi  da  garantire  in caso di
sciopero    stipulato    tra    la   Federazione   Italiana   Aziende
Municipalizzate   Centrali   del   Latte  Annonarie  e  Farmaceutiche
(FIAMCLAF)  e  le  organizzazioni  sindacali:  Nazionali di categoria
FILCAMS-CGIL,   FISASCAT-CISL,   e  UILTUCS-UIL  il  31  marzo  1992,
applicabile  per  le  farmacie  municipalizzate e che resta ancora da
definire  una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private
piu' volte auspicata dalla Commissione;
      che  la Commissione ha emanato una proposta di regolamentazione
farmacie private con delibera n. 02/153
    Le parti,
    Preso atto che:
      l'attivita'  di distribuzione intermedia di prodotti medicinali
e'  riconosciuta  dalla  Commissione di Garanzia per l'attuazione del
diritto di sciopero come pubblico servizio;
      tale  attivita'  riguarda  la  fornitura dei farmaci a tutte le
farmacie  private  e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio
nazionale,   nonche'   farmacie  ospedaliere,  ASL  e  suoi  presidi,
ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo ed altri enti autorizzati ad
erogare prestazioni farmaceutiche;
      le  aziende  distributrici farmaceutiche svolgono, ciascuna nel
proprio  ambito territoriale, un ruolo sociale in un settore primario
quale la salute della collettivita';
                           Convengono che
      il   presente   accordo   e'  applicabile  alle  aziende  della
distribuzione   intermedia   del  farmaco  che  applicano  ai  propri
dipendenti   il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i
dipendenti  da  aziende  del  Terziario  della  distribuzione  e  dei
servizi.
      l'obiettivo  del  presente  accordo  e' quello di assicurare la
possibilita' alle aziende distributrici di svolgere servizio minimale
d'interesse  vitale per la collettivita', senza voler ledere in alcun
modo il diritto di sciopero dei lavoratori.
      il  presente accordo costituisce parte integrante del complesso
normativo,  unitario  ed  inscindibile  rappresentato  dal  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti  da aziende del
Terziario della distribuzione e dei servizi.
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    La  presente  regolamentazione  si  applica  per  l'attivita'  di
servizio  di  fornitura dei farmaci di rilevanza curativa, assicurata
alle  farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali
all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa.
                               Art. 2.
                Tentativo preventivo di conciliazione
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2, della legge n. 146/1990, prima
della  proclamazione  dello  sciopero,  le  parti  stipulanti,  nelle
rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di
conciliazione    in    applicazione    dell'allegata   procedura   di
raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente accordo.
                               Art. 3.
                      Proclamazione e preavviso
    L'effettuazione   di   ogni  singola  astensione  dal  lavoro  e'
preceduta  da  una  specifica  proclamazione  scritta,  contenente le
motivazioni  dello  sciopero,  l'indicazione della data e dell'ora di
inizio    e    termine    dell'astensione    nonche'    l'indicazione
dell'estensione territoriale della stessa.
    La  proclamazione  scritta  e'  trasmessa,  a cura del competente
livello  sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto
alla  data  dell'effettuazione  dello  sciopero,  sia all'impresa che
all'apposito  ufficio  costituito  presso  l'autorita'  competente ad
adottare  l'ordinanza  di  cui all'art. 8 della legge n. 146/1990. In
caso  di  sciopero  nazionale,  la  comunicazione  scritta  e'  fatta
pervenire  dalle organizzazioni sindacali nazionali alle associazioni
nazionali  datoriali  di categoria che provvedono a trasmetterla alle
imprese.  In  tal  caso,  le  organizzazioni sindacali sono tenute ad
osservare un preavviso di almeno dodici giorni.
                               Art. 4.
                             D u r a t a
  Il  primo  sciopero  per ogni tipo di vertenza non puo' superare la
durata  di otto ore per ciascun turno di lavoro, sia per la prima che
per  le  successive  astensioni.  Le astensioni dal lavoro - anche in
occasione  del  primo sciopero - di durata inferiore alle otto ore di
lavoro  si  svolgono  in  un  unico periodo di durata continuativa e,
comunque,  sono  effettuate  all'inizio  o al termine di ogni singolo
turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.
    Non sono consentiti scioperi articolati per reparto o per singole
mansioni operative.
                               Art. 5.
           Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
    Tra   l'effettuazione   di   un'astensione   dal   lavoro   e  la
proclamazione  di  quella  successiva  e' assicurato un intervallo di
almeno tre giorni.
                               Art. 6.
                     Sospensione dello sciopero
    Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere,  dichiarati  o  in corso di
effettuazione,  sono  immediatamente  sospesi in caso di epidemie e/o
altri  avvenimenti  eccezionali  di  particolare gravita', dichiarati
dall'autorita'  competente,  tali  da richiedere la ripresa immediata
del servizio.
                               Art. 7.
       Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
    Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n.
146/1990,   l'impresa,   almeno   cinque   giorni  prima  dell'inizio
dell'astensione  dal  lavoro,  provvede  a  dare  comunicazione  agli
utenti,   nelle  forme  adeguate,  in  relazione  alla  proclamazione
sindacale  di  cui  al  precedente  art.  2,  dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la
riattivazione integrale degli stessi.
    L'impresa  ha  altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione  di  Garanzia  che  ne  faccia  richiesta le informazioni
riguardanti  gli  scioperi  proclamati  ed effettuati, le revoche, le
sospensioni  o  i  rinvii  degli  scioperi  proclamati,  le  relative
motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
    Le  inadempienze  di  cui  ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma
dell'art. 4, commi 4 e seguenti della legge n. 146/1990.
    Al  fine  di  consentire  all'impresa di garantire e rendere nota
all'utenza  la  pronta  riattivazione  del servizio, al termine dello
sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita'
della  ripresa  del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione
dello sciopero.
                               Art. 8.
                             Franchigie
    Lo  sciopero non puo' essere proclamato per il giorno seguente la
domenica  o  una  festivita' ne' la giornata precedente e coincidente
con le consultazioni elettorali e referendarie.
                               Art. 9.
                     Prestazioni indispensabili
    Si  considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute
della  collettivita',  le  attivita'  di  allestimento dei farmaci di
rilevanza  curativa  sulla  base  degli  ordini  delle  farmacie, ivi
compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto
dalle farmacie stesse.
    Tali  prestazioni,  da  erogare  in  caso  di  sciopero,  saranno
definite  tra  le  parti a livello aziendale o territoriale entro sei
mesi dalla delibera di idoneita' della commissione di garanzia.
    Qualora  le  parti  non raggiungano l'accordo in sede aziendale o
territoriale,   saranno  automaticamente  adottate  le  procedure  di
raffreddamento di cui al presente accordo.
                              Art. 10.
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
                           indispensabili
    A)  Le  prestazioni  indispensabili  di cui al precedente art. 9,
saranno  garantite  attraverso  il  personale strettamente necessario
alla  loro  completa effettuazione. L'impresa predispone il piano dei
servizi  delle  prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e
le  relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al
precedente  comma  entro  venti giorni dall'accordo sulle prestazioni
indispensabili.
    Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto
dall'impresa e' oggetto di informazione e di confronto preventivo tra
l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni
dalla   scadenza  del  termine  di  venti  giorni  di  cui  al  comma
precedente.
    In  caso  di  rilevante  dissenso,  le  parti potranno adire alle
procedure di conciliazione di cui al presente accordo.
    Il  piano  definito  resta  valido  fino  a  quando  non si renda
necessario  modificarlo,  a  seguito  di variazioni della gamma delle
prestazioni   indispensabili.  In  tal  caso,  l'impresa  reitera  la
procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
    Laddove   esistano   intese   ed   accordi   collettivi  relativi
all'individuazione  dei  lavoratori da inserire nel piano dei servizi
gli  stessi  saranno  oggetto di riesame e modifica consensuale entro
trenta giorni.
    B)  Ai  fini  della  predisposizione  del piano dei servizi delle
prestazioni   indispensabili,   i   criteri   di  individuazione  dei
lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
      a) ordine  alfabetico  per  categorie  omogenee  di  lavoratori
professionalmente  idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti
alle prestazioni da erogare;
      b)   individuazione   prioritaria  dei  lavoratori  che,  nella
rotazione  secondo  l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in
precedenti  astensioni,  a  partire  dalla  data  di applicazione del
presente codice di regolamentazione.
    Non  sono  inseriti  nel  piano  dei  servizi  delle  prestazioni
indispensabili,  di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo
o  in  ferie  qualora  l'astensione  dal lavoro coincida con i giorni
predetti.  In  occasione  dello  sciopero successivo, tali lavoratori
sono  i  primi  ad  essere  inseriti,  qualora in servizio, nel piano
predetto.
    Non   sono  inseriti,  altresi',  nel  piano  dei  servizi  delle
prestazioni  indispensabili,  i  rappresentanti della RSU, ovvero, in
mancanza, delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo
sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle
tutele di cui all'art. 10.
    L'impresa  rende  noti  tempestivamente,  tramite  comunicato  da
affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o
dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del
presente  codice  di  regolamentazione. I preposti aziendali o i loro
sostituti  provvedono  ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del
personale  inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno
cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei
nominativi  del  personale stesso e i compiti specifici relativi alla
copertura delle prestazioni di cui all'art. 9.
    Qualora  alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano
dei  servizi  risultino  assenti per malattia o infortunio, l'impresa
procedera'  a  chiamare  i  dipendenti  immediatamente  successivi in
elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
    L'impresa  da'  tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza,
alle   RSA,  degli  adempimenti  di  cui  ai  tre  commi  precedenti,
consegnando  altresi'  alle  stesse  copia  dell'elenco del personale
inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
                              Art. 11.
   Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
    Il personale di cui al precedente art. 10 garantisce la sicurezza
degli   utenti,   quella   dei  lavoratori  nonche'  la  salvaguardia
dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.