(all. 2 - art. 1)
                                                             Allegato

PROCEDURA  DI  RAFFREDDAMENTO  E  DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
   COLLETTIVE,  IN  ATTUAZIONE  DELL'ART.  2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.
   146/1990.
                               Art. 1.
    Fermo  restando  che  l'interpretazione delle norme del Contratto
collettivo   nazionale   lavoro  e  degli  accordi  nazionali  e'  di
competenza  esclusiva  delle  parti  nazionali  stipulanti secondo le
modalita'  specificate  dal Contratto collettivo nazionale del lavoro
medesimo,  le  controversie  collettive  -  con  esclusione di quelle
relative  ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente
procedura   di   raffreddamento  e  conciliazione,  finalizzata  alla
prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
                               Art. 2.
A) Livello aziendale
    La  titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale,
la  presente  procedura,  e' riservata alla RSU, o, in mancanza, alle
RSA,   unitamente   alle   organizzazioni   sindacali   territoriali,
firmatarie  del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia
stato conferito specifico mandato.
    La  richiesta  di  esame  della  questione  che  e'  causa  della
controversia  collettiva e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle
predette  RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali,
tramite  la  presentazione  alla  Direzione  aziendale,  di  apposita
domanda   che   deve   contenere   l'indicazione   dei  motivi  della
controversia  collettiva  e/o  della  norma  del Contratto collettivo
nazionale  lavoro  o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in
ordine alla quale si intende proporre reclamo.
    Entro  due  giorni  dalla  data  di ricevimento della domanda, la
Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, unitamente
alle  organizzazioni  sindacali  territoriali,  per l'esame di cui al
comma precedente.
    Questa fase dovra' essere ultimata entro cinque giorni successivi
al  primo  incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in
caso  di  mancato  accordo,  sara' rimesso in copia alla associazioni
datoriali   e   sindacali   territoriali   per   l'attivazione  della
commissione prevista dall'ente bilaterale territoriale.
B) Livello bilaterale territoriale
    Entro  due  giorni  dalla  data  del  ricevimento  del verbale di
mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione
datoriale   convocano  le  competenti  strutture  territoriali  delle
Organizzazioni   sindacali   firmatarie   del   contratto  collettivo
applicato  aziendalmente, presso l'ente bilaterale, per l'esame della
questione che e' causa della controversia collettiva.
    Tale  fase  dovra' terminare entro due giorni successivi al primo
incontro  con  la  redazione di uno specifico verbale che, in caso di
mancato   accordo,  sara'  rimesso  in  copia  al  superiore  livello
nazionale.
C) Livello nazionale
    Entro  cinque  giorni  dalla  data  di ricevimento del verbale di
mancato   accordo  in  sede  territoriale,  l'Associazione  datoriale
convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria
presso  l'ente  bilaterale,  per l'esame della questione che e' causa
della controversia collettiva.
    Tale  fase  e'  ultimata entro i sette giorni successivi al primo
incontro,  con  la  redazione  di  uno  specifico  verbale conclusivo
dell'intera procedura.
                               Art. 3.
    Al  fine  di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione
della  procedura  sospende  le  iniziative  delle parti eventualmente
adottate.   Analogamente,   fino   alla  conclusione  della  presente
procedura,  i  lavoratori  iscritti  non  possono  adire  l'autorita'
giudiziaria  sulla  questione oggetto della controversia ne' da parte
dei  competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di
qualsiasi  tipo  e  da parte aziendale non viene data attuazione alle
questioni oggetto della controversia medesima.
                               Art. 4.
    Qualora  il  soggetto  competente  per  livello  a  promuovere la
convocazione  non  vi  ottemperi  rispettivamente  nei termini di cui
all'art. 2, lettera a), lettera b), lettera c), la presente procedura
e'  ultimata.  Conseguentemente,  a  partire  dal  giorno seguente la
scadenza  del  termine  relativo,  la  disposizione di cui all'art. 3
cessa di trovare applicazione.
                               Art. 5.
    I  soggetti  competenti  per  livello  a  svolgere  l'esame della
questione  che  e' causa della controversia collettiva hanno comunque
facolta',  in  coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne,
per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
                               Art. 6.
    Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione
che  e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha
altresi'  facolta'  di  non  esperire  il  superiore livello, dandone
comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In
tal  caso,  la presente procedura e' ultimata, e, conseguentemente, a
partire  dal  giorno seguente la data di conclusione dell'esame della
predetta  questione,  la  disposizione  di  cui  all'art.  3 cessa di
trovare applicazione.
                               Art. 7.
    Le  parti  si  danno  atto  di  aver  adempiuto a quanto previsto
dall'art.  2,  secondo  comma, della legge n. 146/1990 in merito alla
definizione  della  procedura  contrattuale  di  raffreddamento  e di
conciliazione  delle  controversie  collettive,  la quale deve essere
osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
                               Art. 8.
    Fatte   salve  le  disposizioni  degli  accordi  interconfederali
relativi alle procedure di rinnovo del Contratto collettivo nazionale
lavoro  nei  casi  di  controversia  collettiva  di  competenza delle
organizzazioni  sindacali  nazionali la procedura di raffreddamento e
conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n.
146/1990, e' la seguente:
      1)  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della richiesta di
incontro  formulata  dalle  organizzazioni  sindacali  nazionali,  le
associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per
l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva;
      2)  questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al
primo incontro;
      3)  qualora  le parti non convengano di prorogarne i termini di
durata, la procedura e' ultimata;
      4)  qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione
non  vi  ottemperi  nei  termini suddetti la presente procedura e' da
considerarsi ultimata;
      5)  per  l'intera  durata  della  procedura, resta fermo quanto
previsto dal precedente art. 3.
    Ai  fini  della  proclamazione  di  una nuova azione di sciopero,
nell'ambito  della  stessa vertenza e da parte del medesimo soggetto,
il  periodo  entro  il  quale  la  procedura  di  raffreddamento e di
conciliazione  puo'  non  essere  riattivata  si  intende  fissato in
novanta  giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla
scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata
a compimento.