IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 3 aprile 2001 successivamente
modificato  con  decreto ministeriale 27 dicembre 2002 di recepimento
della  direttiva  2000/66/CE  della  Commissione del 23 ottobre 2000,
relativo    all'iscrizione   della   sostanza   attiva   triasulfuron
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
  Visto  il  punto  3  dell'allegato al citato decreto, che indica il
31 luglio  2011  quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
triasulfuron  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
  Considerato   che  il  titolare  dell'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario   elencato   nell'allegato   al   presente  decreto  ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Visto il parere espresso in data 17 dicembre 2003 dalla Commissione
consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.   194,   favorevole  alla  ri-registrazione  provvisoria  fino  al
31 luglio 2011 del prodotto fitosanitario riportato in allegato;
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della  registrazione  dovra'
presentare  l'allegato  III  entro  il 31 luglio 2004, pena la revoca
dell'autorizzazione;
  Visto  altresi',  il  medesimo  parere espresso in data 17 dicembre
2003  dalla  Commissione  consultiva  di  cui all'art. 20 del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  favorevole alla variazione di
composizione    del   prodotto   fitosanitario   di   cui   trattasi,
relativamente  al  coformulante  caolino,  per adeguamento alla nuova
purezza  minima  definita  per  la  sostanza  attiva  triasulfuron  a
conclusione della sua revisione comunitaria;
  Ritenuto  di  ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011
il prodotto fitosanitario riportato in allegato;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  prodotto  fitosanitario elencato in allegato, contenente la
sostanza  attiva triasulfuron, e' ri-registrato provvisoriamente fino
al 31 luglio 2011.
  2.  Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti  stabiliti dall'art. 3 del
citato  decreto  del  5  aprile  2001,  in  applicazione dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli