Art. 2.

  1.   A   parziale  modifica  dei  decreti  di  autorizzazione  alla
produzione,  alla  immissione in commercio e alla vendita a suo tempo
emessi,  i  prodotti  riportati  nell'allegato  al  presente decreto,
contenenti   pinolene   o  proteine  idrolizzate,  devono  intendersi
registrati  come  coadiuvanti  di  prodotti fitosanitari ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
  2.  E' confermato il numero di registrazione a suo tempo attribuito
a ciascuno dei prodotti riportati in allegato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alle imprese
interessate.
    Roma, 25 marzo 2004

                                     Il direttore generale: Marabelli