Art. 2. 1. A parziale modifica dei decreti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita a suo tempo emessi, i prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti pinolene o proteine idrolizzate, devono intendersi registrati come coadiuvanti di prodotti fitosanitari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. 2. E' confermato il numero di registrazione a suo tempo attribuito a ciascuno dei prodotti riportati in allegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate. Roma, 25 marzo 2004 Il direttore generale: Marabelli