Art. 2.
  1.  Il  Consorzio  di  tutela  autorizzato  del  vino  «Sforzato di
Valtellina»   o   «Sfursat  di  Valtellina»,  di  seguito  denominato
Consorzio  autorizzato,  dovra'  assicurare  che,  conformemente alle
attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo
produttivo  ed  il  prodotto  certificato  con  la  DOCG «Sforzato di
Valtellina»   o  «Sfursat  di  Valtellina»  rispondano  ai  requisiti
stabiliti  nel  relativo  disciplinare di produzione approvato con il
decreto indicato nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  la  provincia  e  i comuni competenti per territorio di
produzione   della  DOCG  «Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat  di
Valtellina»  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione  del Consorzio
autorizzato  ogni  utile  documentazione, in particolare gli albi dei
vigneti  e  i  relativi  aggiornamenti,  le  denunce  delle  uve,  le
certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  competente  per  territorio  di  produzione  e' tenuta a
verificare  l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi   all'attivita'   di  controllo,  da  parte  dei  produttori
richiedenti  l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione
per  le  relative  partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti
indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali;
    c) la  regione,  la provincia e la camera di commercio, industra,
artigianato  e  agricoltura  competenti  per territorio di produzione
possono  delegare  al  Consorzio  autorizzato  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  e dal decreto
ministeriale  n.  256/1997  in materia di gestione e di controlli nel
settore  dei  V.Q.P.R.D.;  in  particolare  la  camera  di commercio,
industra,   artigianto  e  agricoltura  puo'  delegare  il  Consorzio
autorizzato,  conformemente  al disposto dell'art. 16, comma 3, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG
«Sforzato  di  Valtellina»  o «Sfursat di Valtellina», le ricevute di
produzione  delle  uve  al  conduttore  che ha presentato la relativa
denuncia;
    d) le  ditte  imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o
altri  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  cinque  litri  i
contrassegni  di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito
del parere di conformita'.