IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  l'art.  75  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388 (legge
finanziaria  2001),  che  detta  una  disciplina  intesa  a  favorire
l'occupabilita'   dei   lavoratori  anziani  dipendenti  del  settore
privato;
  Visto,  in  particolare,  il comma 5, che riguarda i lavoratori con
un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
  Visto  il  decreto  interministeriale  23 marzo 2001, di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del richiamato art.
75;
  Ritenuto,  ai  sensi  del comma 6 di detto art. 75, di stabilire le
modalita'  di  attuazione  anche delle disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   Con   effetto  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla
comunicazione  di cui al comma 5, i lavoratori dipendenti del settore
privato,   iscritti   all'assicurazione   generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive
della  medesima,  che abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva di
almeno  40  anni,  prima  del  raggiungimento dell'eta' di 60 anni se
donna  e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attivita'
lavorativa  posticipando  l'accesso  al  pensionamento  e rinunciando
parzialmente  all'accredito  contributivo  secondo quanto previsto al
comma 3.
  2.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata a
condizione  che  il  lavoratore  stipuli  con  il datore di lavoro un
contratto  di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni
ovvero  fino  al  compimento  dell'eta'  pensionabile  di  vecchiaia,
qualora intervenga prima della scadenza del biennio.
  3.  La  contribuzione  relativa  al  periodo  di  cui al comma 2 e'
destinata,  per  il  40 per cento, alle regioni di residenza, ai fini
del  finanziamento  di  attivita'  di  assistenza  agli  anziani  non
autosufficienti  ed alle famiglie. Il restante 60 per cento concorre,
secondo   il   sistema   di  calcolo  contributivo,  ad  incrementare
l'ammontare  della  pensione, a decorrere dal compimento dell'eta' di
quiescenza.
  4. Le modalita' di versamento della contribuzione alle regioni sono
stabilite  rediante  convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e
gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione.
  5.  I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente
decreto   devono   darne   comunicazione   al   competente   istituto
previdenziale, allegando:
    a) copia  del  contratto  di lavoro a tempo determinato di cui al
comma 2;
    b) dichiarazione,  da  rendere  in  contemporanea  al  datore  di
lavoro,  di  rinuncia, nella misura del 40 per cento, della copertura
contributiva  per  l'invalidita', a vecchiaia ed i superstiti, per il
periodo  corrispondente  alla  durata  del  contratto,  e  impegno  a
posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo.