Art. 3. 1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianita' decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di inizio dell'attivita' lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all'epoca vigenti ed e' corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Dal compimento dell'eta' di quiescenza, sull'importo della pensione di anzianita' in pagamento e' attribuito l'incremento pensionistico di cui all'art. 1, comma 3. 2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa e, dal compimento dell'eta' di quiescenza, spetta l'incremento pensionistico di cui al comma 3 dell'art. 1, relativo all'effettiva durata del contratto di lavoro a tempo determinato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 15