Art. 3.

  1.  Nei  confronti  dei  lavoratori che si avvalgono della facolta'
disciplinata  dal  presente  decreto,  il  diritto  alla  pensione di
anzianita'  decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a
tempo  determinato.  Il  relativo  trattamento  viene liquidato nella
misura  maturata  anteriormente  alla  data  di inizio dell'attivita'
lavorativa  a  tempo  determinato  sulla  base dei criteri di calcolo
all'epoca   vigenti   ed  e'  corrisposto  maggiorato  degli  aumenti
perequativi  nel  frattempo  intervenuti. Dal compimento dell'eta' di
quiescenza, sull'importo della pensione di anzianita' in pagamento e'
attribuito l'incremento pensionistico di cui all'art. 1, comma 3.
  2.  In  caso  di  estinzione anticipata del contratto per cause non
imputabili  al  lavoratore,  il  diritto al trattamento pensionistico
decorre   a   far   tempo   dal  primo  giorno  del  mese  successivo
all'estinzione  stessa  e,  dal  compimento  dell'eta' di quiescenza,
spetta  l'incremento  pensionistico  di  cui  al comma 3 dell'art. 1,
relativo  all'effettiva  durata  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2004

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                     Maroni


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 15