IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  2001/19  che  modifica  le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Hleihil  Hazem  Antonio,  nato a Zefat
(Israele)   il   9 giugno  1975,  cittadino  israeliano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo
n.  277/2003, il riconoscimento del titolo di «Orech Din», conseguito
in  Israele,  l'accesso  all'albo  e l'esercizio della professione in
Italia di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«laurea   in   giurisprudenza»,  conseguito  presso  la  facolta'  di
giurisprudenza  di  Perugia  in  data  15 dicembre 1999, riconosciuto
dall'«Universita'  ebraica  di  Gerusalemme»  come  attestato in data
16 giugno 2003;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritto nell'«Israel Bar» con il n.
35515, come attestato in data 16 giugno 2003;
  Preso   atto  che  il  sig.  Hleihil  ha  prodotto  un  certificato
dell'ordine   degli  avvocati  di  Perugia  da  cui  risulta  che  ha
completato soltanto sei mesi di pratica forense;
  Viste   le   determinazioni   delle   conferenze  dei  servizi  del
25 novembre 2003 e del 24 febbraio 2004;
  Considerato  che  pur  non  essendoci differenze dal punto di vista
della  formazione  accademica,  sussistono  invece  differenze tra la
formazione  professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  e  gli  articoli 14 e 39 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta
per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari.
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato   dalla  questura  di  Perugia  in  data  31 maggio  1994,
rinnovato in data 8 gennaio 2003, con scadenza l'11 gennaio 2005, per
lavoro dipendente;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi come
modificato dal decreto di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Hleihil Hazem Antonio, nato a Zefat (Israele) il 9 giugno
1975,  cittadino  israeliano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.