IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286, del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  2001/19  che  modifica  le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bitri  Jonilda,  nata  a Tirana il
15 novembre  1978,  cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Avokat», di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Albania,  ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«laurea  in  giurisprudenza»,  conseguita  presso l'Universita' degli
studi  di Perugia il 17 luglio 2002 omologato in Albania il 20 luglio
2002;
  Considerato  inoltre  che  e' iscritta nella «Dhoma e Avokateve» di
Tirana dal 20 luglio 2002, come attestato dalla «Dhoma» stessa;
  Viste   le   determinazioni   della   conferenza  dei  servizi  del
24 febbraio 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;
  Considerato  che  pur  non  essendoci differenze dal punto di vista
della  formazione  accademica,  sussistono  invece  differenze tra la
formazione  professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Perugia  in  data  24 marzo  2004 con
scadenza in data 30 aprile 2003, per motivi di studio;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Bitri  Jonilda,  nata  a  Tirana il 15 novembre 1978,
cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati
e l'esercizio della professione in Italia.