Art. 2.
  L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di
stranieri  da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato per motivi di
studio,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4 del decreto legislativo n.
286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002.
    Al  fine  dell'iscrizione  stessa, il richiedente dovra' pertanto
acquisire,  ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   394/1999,  l'attestazione  della  direzione
provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.