(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su
tre materia, di cui due vertono su:
      1) diritto civile;
      2)  diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti
materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
    c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  sole se abbia
superato con successo la prova scritta.
    d) La   rilascia   all'interessato  certificazione  dell'avvenuto
superamento   dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo  degli
avvocati.